Felice Errante
Quando Totò nel famoso film “Totò-truffa 62”, in una scena, tentò di vendere la fontana di Trevi ad un turista americano procurò ilarità nel telespettatore. La stessa cosa oggi sarebbe dovuta accadere in relazioni alle farneticanti propalazioni di un accertato millantatore. Invece accade che sedicenti giornalisti hanno ritenuto di imbastire su tali fantasiose elucubrazioni una campagna di screditamento, condiviso e commentato da persone, poche in verità, che vivono una vita simile alla loro. Ebbene chi come me crede nella giustizia italiana, lenta e farraginosa, ma che prima o poi consegna la verità dei fatti, preferisce attendere le sentenze e parlare con cognizione di causa.
Con la medesima voluta approssimazione nell’estate del 2013 uno di questi pubblicò un video sul depuratore di Marinella di Selinunte creando un caso mediatico che portò l’ARPA ad effettuare un controllo anche sul depuratore. In quell’articolo venivano mosse dall’imperituro censore specifiche responsabilità sul sindaco dell’epoca. L’ARPA irrogò, anche al sindaco, quale asserito corresponsabile, una sanzione amministrativa di circa €9.000,00, che si badi bene avrebbe dovuto pagare con i soldi frutto del suo lavoro. Allora il censore prese uno dei suoi tanti abbagli, oggi lo vedremo tra qualche anno.
Per chi ne avesse voglia potrebbe essere utile leggere alcuni passaggi della recentissima sentenza (98/2019 del 29.1.2019 del Tribunale di Marsala).
“… In ogni caso, in relazione alla posizione dell’Errante si rammenta (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 20864 del 29/09/2009) che “In tema di responsabilità di ordine sanzionatorio amministrativo negli enti locali connessa alla violazione delle norme che l'ente è tenuto ad osservare nello svolgimento della sua attività, non si può automaticamente imputare al sindaco e agli assessori di un Comune, ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi violazione di norme sanzionata in via amministrativa, verificatasi nell'ambito di attività dell'ente territoriale (o, nel caso degli assessori, nell'ambito del settore di attività di loro competenza), allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. Una responsabilità dell'organo politico di vertice –assente nel caso in esame- è configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo, e cioè quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione, ovvero quando l'organo politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire, ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato competente, e abbia cionondimeno omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio. Deve, dunque, escludersi la responsabilità del sindaco in relazione alla violazione qui contestata, con correlato annullamento in parte qua della ordinanza impugnata.”
Ho avuto modo di vedere un servizio televisivo(Le iene-L'antimafia sotto indagine), andato in onda qualche settimana fa, dove l'ex presidente della commissione nazionale antimafia, Rosy Bindi, a Palermo il 4 marzo 2014, testualmente dichiarava: "La delegittimazione sommaria dei poteri pubblici non serve a nulla, anzi aumenta il consenso nei confronti delle mafie". Peccato che la sua inaspettata prudenza riguardasse un magistrato oggi sotto processo; peccato che non ha osservato la medesima prudenza nei confronti di un altro potere pubblico. Evidentemente quel magistrato non è nato e non vive a Castelvetrano!?
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