Studio legale Floridia
Lo studio offre consulenza e assistenza legale nel campo del diritto civile e diritto di famiglia.
27/03/2026
COLLOCAMENTO PARITARIO. ABBANDONO DEL CRITERIO DELLA MATERNAL PREFERENCE?
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione, tra le quali l'ordinanza n. 6078 del 12/03/2026, mostrano il consolidarsi (almeno in termini di principio) dell'orientamento secondo il quale, in applicazione del disposto dell'art. 337-ter del codice civile, il giudice chiamato ad adottare provvedimenti riguardo all'affido e al collocamento dei figli deve salvaguardare la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
E' bene tener presente che la Suprema Corte non afferma che il collocamento paritario debba essere la regola generale ma precisa che il giudice non potrà più limitarsi a collocare il figlio presso la madre, preferendola al padre ad esempio perché il bambino è in tenera età.
La Cassazione rileva la necessità di cambiare prospettiva, basando le decisioni non sul pregiudizio che i figli debbano necessariamente essere accuditi dalla madre ma sulla valutazione concreta del singolo caso.
Naturalmente, sebbene le enunciazioni di principio siano chiare, nelle singole procedure, per evitare che i padri siano ridotti a semplici comparse nella vita dei loro figli, sarà opportuno fornire al giudice elementi concreti che mostrino la loro idoneità a prendersi cura degli stessi (per es. indicare orari di lavoro compatibili con l'accudimento, rete familiare di supporto ecc.).
01/12/2025
PERMANENZA TURNARIA DEI GENITORI NELLA CASA FAMILIARE
Il Tribunale di Roma, con la recente ordinanza del 9/10/2025, resa nel procedimento r.g.n. 17433/25 avente ad oggetto separazione e divorzio di una coppia dall'alta conflittualità e con un bimbo in tenera età, ha disposto in via provvisoria che il bambino rimanga nella casa coniugale e che siano i genitori ad alternarsi nella permanenza in detta abitazione.
Nel caso di specie, il Tribunale è partito da un unico dato certo, ovvero l'alta conflittualità della coppia (attestata dai servizi sociali all'uopo incaricati dal Tribunale) e, non avendo prove delle reciproche accuse di comportamenti pregiudizievoli al figlio, ha ritenuto indispensabile, in attesa dell'espletamento di una consulenza tecnica, l'interruzione della coabitazione dei genitori senza però assegnare ad uno di essi la casa.
Da qui la decisione di disporre la permanenza turnaria degli stessi nella casa coniugale e il mantenimento diretto del bambino nei periodi in cui rispettivamente abitano con il figlio.
E' importante tenere presente, però, che la soluzione scelta dal Tribunale è provvisoria e, a mio avviso, destinata ad essere modificata dopo il deposito della consulenza tecnica sulle capacità genitoriali e la qualità della relazione con ciascuno dei genitori.
Quando il Tribunale avrà approfondito l'istruttoria, potrebbe non confermare la turnazione al 50% nella casa coniugale che, a lungo andare, potrebbe creare problemi di natura pratica (specialmente se, come nel caso in esame, c'è alta conflittualità nella coppia).
Verosimilmente, acquisiti più elementi il Tribunale prenderà una decisione in ordine all'assegnazione e al collocamento.
Bisogna quindi attendere per verificare se soluzioni come quella prospettata - astrattamente valide e conformi al dettato normativo- concretamente siano efficaci e praticabili.
10/11/2025
CANE MOLESTO IN CONDOMINIO? Il proprietario può essere condannato a trasferirlo in altro luogo e a risarcire il danno.
Il Tribunale di Bologna, con la recentissima ordinanza n. 11396 dello scorso 27 ottobre 2025, ha accolto un ricorso d'urgenza proposto da un condomino per chiedere l'allontanamento dei cani di grossa taglia di proprietà del vicino.
Nel caso in esame, è emerso che i cani venivano lasciati soli per molte ore e per tale ragione abbaiavano incessantemente, sia di giorno che di notte, impedendo al ricorrente di riposare serenamente.
Per dare prova delle immissioni sonore moleste, il ricorrente ha prodotto delle registrazioni e una misurazione fonometrica compiuta da un tecnico, dimostrando che tali immissioni superavano la normale tollerabilità.
Il giudice ha poi ravvisato il requisito dell'urgenza, alla luce della documentazione medica prodotta, attestante una sindrome ansioso-depressiva reattiva da insonnia per il trattamento della quale il ricorrente è stato costretto ad assumere ansiolitici e antidepressivi.
Secondo il Tribunale colui che subisce dalla presenza dei cani in condominio una disturbo superiore alla normale tollerabilità con conseguenze sulla propria salute, ha diritto ad una tutela inibitoria in aggiunta al risarcimento del danno.
Attenzione però. Non sempre sarà possibile accedere a questo genere di rimedio.
Nel caso in questione, il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato accolto perché supportato da idonea documentazione, consentendo di ottenere una misura incisiva come il trasferimento degli animali al fine di ristabilire la quiete a tutela del diritto alla salute.
28/10/2025
PADRE (GENITORE) IRREPERIBILE?
PUO' ESSERE DISPOSTO L'AFFIDO ESCLUSIVO RAFFORZATO.
Com'è noto, in tema di affido dei minori, la regola generale è costituita dall'affido condiviso.
Talvolta però, l'affido esclusivo o super-esclusivo diviene l'unica strada per facilitare il genitore collocatario quando di fatto quest'ultimo è l'unico a prendersi cura del/i figlio/i.
Può accadere, infatti, che un genitore si renda irreperibile, abbandonando il nucleo familiare e disinteressandosi totalmente dei figli. In questi casi, l'unico genitore che se ne occupa, si troverebbe di fatto nell'impossibilità di prendere alcune decisioni, essendo richiesto il consenso anche dell'altro.
Da qui, la necessità di chiedere al Tribunale di disporre l'affido esclusivo o super-esclusivo.
Di recente, il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 1089 del 29 ottobre 2024, si è pronunciata in questo senso.
Nel caso di specie, la decisione di affidare il bambino in via esclusiva alla madre è maturata a seguito della valutazione di molteplici elementi, tra i quali la circostanza che il padre fosse risultato irreperibile e non si fosse costituito in giudizio e che nemmeno i servizi sociali fossero riusciti a rintracciarlo.
E' emerso che per più di un anno il papà non ha cercato il figlio né si è occupato del suo mantenimento, di cui invece si è fatta carico la madre grazie all'aiuto della propria famiglia di origine.
A rendere ancor più urgente la pronuncia di affido esclusivo, v'era la circostanza che il bambino fosse seguito per un sospetto disturbo dello spettro autistico, ragion per cui il Tribunale ha ritenuto necessario assegnare alla madre il potere di prendere da sola ogni decisione, anche quelle di maggiore importanza, relative alla salute e istruzione del figlio.
Nessun dubbio quindi che in situazioni estreme quali quella sopra richiamata, l'affido condiviso sarebbe pregiudizievole per il figlio.
Attenzione però. Non bisogna confondere l'affido con la responsabilità genitoriale. Ed infatti, nonostante l'affidamento super-esclusivo, il non affidatario rimane titolare della responsabilità genitoriale che si manifesta come diritto-dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio, con facoltà di proporre ricorso al giudice «quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse».
11/07/2025
STATO DI ABBANDONO MATERIALE E MORALE DEL MINORE.
LA POVERTA' NON E' DA SOLA SUFFICIENTE PER LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'.
La Cassazione, con la recente ordinanza n. 6077/2025 pubblicata il 6 marzo 2025, ha accolto il ricorso dei genitori di due minori per i quali il Tribunale dei minorenni di Catania, con pronuncia poi confermata in Corte d'Appello, aveva dichiarato lo stato di adottabilità.
Nel caso di specie, i genitori lamentano che i giudici hanno ritenuto sussistente lo stato di abbandono e hanno dichiarato l'adottabilità dei minori esclusivamente sulla base della loro indisponibilità economica.
La procedura ha avuto origine da una segnalazione dei Servizi sociali che avevano rilevato anni addietro che i bambini vivevano in uno stato di degrado (ambiente sporco, scarsa alimentazione), che il padre, pur avendoli riconosciuti, viveva con un'altra famiglia e non versava alcun mantenimento, mentre la madre non era in grado di provvedere alle loro esigenze.
Sebbene i superiori elementi siano indubbiamente motivo di allarme circa la situazione di pregiudizio per i minori, tuttavia, nel caso in questione, la Cassazione ha verificato che, nel corso del procedimento, i servizi non hanno posto in essere alcun intervento a sostegno della famiglia di provenienza, come invece è richiesto dalla legge in via prioritaria per consentire di rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio familiare.
Anzi, le visite con i genitori sono state sporadiche e brevi (appena 2 ore in un parcheggio commerciale) e il colpevole ritardo nel relazionare sulla positiva volontà di recupero dei genitori, ha favorito il consolidarsi del legame con la famiglia affidataria.
Sul punto, è bene ricordare che l'art. 1 della legge 183/1984 attribuisce al minore il diritto di vivere e crescere nella propria famiglia, ragion per cui la Suprema Corte ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte d'Appello di Catania, ribadendo il principio secondo cui l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale deve essere completa e approfondita in modo da verificare in via prioritaria se è nell'interesse del minore non recidere il legame con i genitori naturali.
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