Studio Legale Riccardelli - Formia

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Informazione giuridica a cura dell'Avv. Luciano Riccardelli. Parliamo di diritto con parole semplici

15/12/2020

Finalmente on-line il mio nuovo sito web: www.avvocatoriccardelli.it, spero possiate apprezzare il risultato.

09/10/2020

Come attribuire data certa a documenti e foto?

Una volta si usava il vecchio metodo di far apporre il timbro postale (foto affrancate e spedite), ovvero scattare foto lasciando in primo piano un quotidiano che rivelasse giorno e anno.
Oggi le nuove tecnologie informatiche rendono più agevole e facile attribuire data certa, anche perché del resto ormai Poste Italiane rifiuta di apporre il proprio Timbro sulla qualunque.
Ebbene il metodo più semplice è quello di rendere documenti e foto in formato informatico, attraverso una semplice scansione, quindi firmare digitalmente questo documento. Certo occorre disporre di un dispositivo di firma digitale, ma ormai tutti gli avvocati, ovvero altri professionisti, se non dei semplici privati, ne dispongono, ed è quindi possibile procedervi.
Con l’apposizione della firma digitale si applica automaticamente anche una “Marca temporale” in grado di imprimere sul documento informatico, data e ora della firma, quindi come una sorta di “timbro” digitale. Data e ora impressi in questo modo, saranno opponibili (si potranno cioè far valere) verso chiunque (il nostro contraddittore in una causa, Pubblica Amministrazione, ecc.).
Sebbene questo sia il metodo più semplice e affidabile da utilizzare, ricordando peraltro che in tal caso la marca temporale impressa avrà comunque un valore temporalmente limitato (20 anni, ovviamente replicabile con altra firma digitale), la Cassazione ha riconosciuto come metodo egualmente efficace, quello di allegare il documento ad una mail certificata (PEC). Ebbene anche in tal caso, considerato il necessario intervento di un Ente certificatore terzo, si è riconosciuta la piena validità della marcatura temporale “impressa” con la trasmissione e consegna della PEC. (Cassazione Ordinanza n. 4251/2019).
Avv. Luciano Riccardelli
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01/03/2019
17/05/2018

Nuovo reato per il coniuge che non paga il mantenimento.

Lo scorso 6 aprile 2018 è entrata in vigore una nuova fattispecie di reato contemplata dall’art. 570 bis del codice penale che rafforza, in tema di trattamento economico a favore del coniuge e dei figli, la tutela penale a favore di questi ultimi quando essi siano destinatari di un assegno di mantenimento stabilito dal Giudice in sede di divorzio o separazione. Come noto, già l’art. 570 c.p. appronta una forma di tutela più generale punendo chiunque faccia mancare i mezzi di sussistenza (cioè ciò che è necessario per la sopravvivenza: vitto, vestiario, medicinali, alloggio) nei confronti, tra gli altri, di coniuge e figli.
Ed invero si risponde di tale reato a prescindere dall’esistenza o meno di uno specifico provvedimento giudiziario che assegni un mantenimento.
Ora invece, quando il Giudice del divorzio o della separazione impone l’obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge o dei figli, basterà la sola violazione di tale obbligo, senza necessità di accertare se in conseguenza di ciò siano effettivamente venuti a mancare i mezzi di sussistenza, perché sia considerato sussistente il reato di cui all’art. 570 bis. La pena prevista è fino ad un anno di carcere o la multa fino a 1032 euro.
Un motivo in più per rispettare gli obblighi di mantenimento.

Avv. Luciano Riccardelli
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Photos 25/10/2017

Sapevate che anche il privato cittadino ha facoltà di arrestare?
E così, allora, posso arrestare il ladro sorpreso a rubare in casa?

La risposta, per quanto vi possa sorprendere, è SI, ma con le dovute precauzioni. Da diverso tempo, invero, si sono diffuse notizie fuorvianti circa i rischi di presunte responsabilità per sequestro di persona per il privato che blocchi il ladro intento a rubare (ma si tratta per lo più di casi limite in cui il privato ha ecceduto nei suoi poteri, casi che però hanno suscitato clamore anche perché inopportunamente enfatizzati dai media). La verità invece è che addirittura “La facoltà di arresto da parte dei privati” è espressamente contemplata dal nostro codice di procedura penale (art. 383 c.p.p., leggete per credere!) che la prevede genericamente per tutti i casi in cui l’autore del reato è in flagranza di reato (cioè: 1) colto nell’atto di compiere il reato; 2) oppure subito dopo il reato, è inseguito; 3) è sorpreso con cose da cui si evince che abbia commesso il reato immediatamente prima) purché si tratti di reati perseguibili d’ufficio. Il ladro sorpreso in casa a rubare può senz’altro essere ricompreso tra le ipotesi previste dalla legge. (Art. 624 bis c.p. - procedibilità d'ufficio).
La persona che ha eseguito l’arresto deve però senza ritardo consegnare l’arrestato agli organi di polizia. Occorre quindi chiamare immediatamente gli organi di polizia per non incorrere in responsabilità penali.
Avv. Luciano Riccardelli

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