Studio Legale Bacci

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07/05/2024

PHISHING SUI CONTI CORRENTI, QUANDO LA BANCA PAGA
Avv. Donata Bacci
Il caso si riferisce ad un soggetto al quale erano stati prelevati 2.900 Euro sulla carta Postepay Evolution, dopo aver ricevuto una mail, in apparenza proveniente da Poste Italiane, con la quale era stato sollecitato a cambiare la propria password con indicazione delle proprie credenziali cliccando sul link indicato.
Con questa sentenza la Cassazione (n. 3780 del 12 Febbraio 2024 della Cassazione Civile, sezione III), ritiene che la sottrazione fraudolenta delle credenziali del correntista attraverso la tecnica del phishing o similari, allo scopo di derubarlo delle somme disponibili sul proprio conto corrente, rappresenti una eventualità che rientra nel rischio d’impresa della banca, con la conseguenza che la stessa deve provare di avere adottato tutte le soluzioni tecniche idonee a prevenire queste condotte di truffa, sia a livello informativo che di precauzione sul piano della sicurezza informatica, con appropriate misure tecniche, per esempio l’invio al titolare della carta e/o del conto di appositi sms di allerta per la conferma dell’operazione, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema.
Con l’obbligo, per la banca di risarcire il cliente dei danni subiti – l’intera somma sottratta senza autorizzazione - a seguito della frode informatica che può essere esclusa a carico della banca, ricordiamo, soltanto se sussiste una situazione di colpa grave del cliente.

Offende l'insegnante del figlio. Non invocabile dal genitore la Legittima Difesa, in quanto inammissibile “giustizia fai da te” - Studio Legale Bacci 31/08/2023

Francesco Bacci

Padre offende l'insegnante del figlio. Non invocabile dal genitore la Legittima Difesa, in quanto inammissibile “giustizia fai da te”

La Corte di Cassazione Sez. III Civile, con la pronuncia n. 24848 del 18 agosto 2023, ha dichiarato inammissibile l'invocazione della Legittima Difesa da parte di un genitore che, al termine delle lezioni, aveva affrontato verbalmente, con offese, l'insegnante del figlio.
Fatto che sarebbe avvenuto a distanza di giorni dall'episodio (un preteso abuso dei mezzi di correzione) che il genitore riteneva lesivo nei confronti del figlio alunno.
Il caso approdava alla Suprema Corte dopo che nei primi due gradi di giudizio la linea difensiva del genitore, incentrata, appunto, sulla Legittima Difesa (a tutela del proprio figlio), aveva trovato accoglimento.
Ebbene, la Corte di Cassazione, con la sentenza in questione, accogliendo il ricorso dell'insegnante, stigmatizzerà l'operato dei giudici del merito – definito”in spregio ai più elementari principi posti a fondamento dell'esimente in parola”, ritenendo del tutto insussistente la legittima difesa invocata dal genitore. Nel cui comportamento, piuttosto, era riscontrabile una sorta di “modello di giustizia fai da te, come sempre più frequentemente è dato riscontrare nei rapporti d'oggi tra genitori e insegnanti”, scrive la Suprema Corte.
Risulta infatti che il genitore, a distanza di tre giorni dal preteso episodio in danno al figlio, si fosse “consapevolmente recato presso l'istituto scolastico al deliberato fine di insolentire l'insegnante”.
La legittima difesa, che è un istituto rinvenibile sia nel diritto penale (art. 52 C.P.), che nel diritto civile (art. 2044 C.C.), richiede dei requisiti stringenti, quali la proporzione tra offesa e difesa e l'ATTUALITA' della difesa, essendo necessario che la reazione sia contestuale all'offesa, nell'immediatezza del fatto.
Questo secondo requisito mancava del tutto, perché l'aggressione verbale del genitore all'insegnante non era avvvenuta in contestualità del fatto, ma a distanza di tempo, entro il quale il genitore avrebbe potuto eventualmente attivare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, piuttosto che ricorrere, come scrive la Corte, ad un “modello di giustizia fai da te”.

Se necessiti di assistenza per questioni simili chiama il numero 055 8728082
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Francesco Bacci [email protected]

Offende l'insegnante del figlio. Non invocabile dal genitore la Legittima Difesa, in quanto inammissibile “giustizia fai da te” - Studio Legale Bacci Offende l'insegnante del figlio. Non invocabile dal genitore la Legittima Difesa, in quanto inammissibile “giustizia fai da te” Firenze e Lastra a Signa

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