Massimo Tortorella

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Videosorveglianza condominiale
In via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la riforma della normativa condominiale, che supera in maniera definitiva gli ostacoli all’installazione dei sistemi di videosorveglianza nei condomini che, fino ad ora, ne avevano impedito la diffusione su larga scala negli edifici ad uso abitativo. Il nuovo articolo 1122-ter C.C., prevede infatti che il ricorso alla videosorveglianza per la sicurezza nelle parti comuni dei condomini rientri tra le materie deliberabili a maggioranza semplice degli intervenuti, che rappresentino almeno metà del valore dell'edificio, nei termini disposti dal nuovo art. 1136 C.C, secondo comma.
Sono stati finalmente superati in sede legislativa i dubbi giurisprudenziali che avevano ostacolato il ricorso alla videosorveglianza per la sicurezza delle parti comuni dei condomini, da oggi attribuita al potere dell'assemblea condominiale, che decide a maggioranza. In tal modo, l'amministratore di condominio, a seguito della relativa deliberazione assembleare, potrà procedere all’acquisto dei sistemi, facendosi carico delle misure previste per la tutela dei dati personali dal provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 22 aprile 2010). In particolare dovranno essere disposti i cartelli informativi, stabiliti i tempi minimi di conservazione delle immagini, individuate le persone abilitate a visionare le immagini con la nomina del responsabile incaricato del trattamento; inoltre, nei casi espressamente previsti dalla normativa, dovrà essere richiesta la verifica preliminare al Garante. L'inosservanza degli adempimenti previsti potrà comportare responsabilità amministrative, penali e civili.
La nuova disciplina non è riferibile ai sistemi di videosorveglianza installati a protezione di spazi privati (per esempio, l’appartamento), con i dati che rimangono nell’ambito esclusivamente personale del proprietario. In tali casi, resta tuttavia fermo l’obbligo ad adottare le previste cautele a tutela dei terzi (art. 5, terzo comma del Codice della tutela dei dati personali). In tali ipotesi rientrano anche i videocitofoni e altre apparecchiature per la rilevazione e la registrazione di immagini o suoni, oltre ai sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati e delle loro pertinenze, come posti auto, cantine, soffitte e box, con le dovute precauzioni affinché l’angolo di ripresa non interferisca con pertinenze di terzi. Il nuovo provvedimento legislativo apre la strada all’impiego dei sistemi di videosorveglianza in un segmento di mercato caratterizzato da una domanda di grande potenzialità, che non poteva trovare risposta esclusivamente per la scarsa chiarezza della normativa vigente fino a questo momento. L’intera filiera nazionale della sicurezza potrà proporsi alle amministrazioni condominiali, offrendo le soluzioni più adeguate anche per la sicurezza delle donne, troppo spesso vittime di aggressioni e violenze proprio nelle parti comuni dei condomini in cui risiedono o lavorano.

Photos 01/02/2016

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