Studio Legale Signorello

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Una realtà che nasce nel 1947 e che si espande fino ad oggi, portando dietro di sé lo spirito dell

06/04/2026

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒐𝒓𝒅𝒂𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒊𝒕𝒂̀

Lo Studio Legale Signorello, attraverso il partner Avv. Vitalba Tutone e l’associate Avv. Federica Armata, ha recentemente ottenuto un risultato di rilievo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi d'impresa.

Il Tribunale di Trapani ha omologato un concordato preventivo in continuità aziendale diretta per un imprenditore individuale operante nel settore del commercio, applicando il meccanismo del Cross Class Cram Down previsto dagli artt. 88 e 112 del Codice della Crisi d'Impresa.

Gli aspetti innovativi della procedura:
✅ Continuità aziendale diretta - Il piano ha consentito all'imprenditore di proseguire la propria attività, preservando il valore aziendale e i rapporti commerciali consolidati
✅ Transazione fiscale, previdenziale e assistenziale - Sono state proposte le transazioni con Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL e approvate nonostante il voto contrario degli enti con applicazione dell’istituto del Cram Down ai sensi dell'art. 88 CCII
✅ Cross Class Cram Down - Applicazione del meccanismo di ristrutturazione trasversale che ha consentito l'omologazione nonostante il dissenso di alcune classi di creditori

I risultati:
• Soddisfacimento dei creditori in misura superiore rispetto all'alternativa liquidatoria con pagamento dei crediti Tributari nella misura del 5,5 %
• Durata del piano: 10 anni

La procedura ha richiesto un'attenta attività di due diligence e la predisposizione di un piano industriale sostenibile.

13/05/2024

IL DANNO ALLA PERSONA IN AMBIENTE SCOLASTICO, QUANDO È RISARCIBILE?

Il sinistro avvenuto in ambiente scolastico non determina automaticamente l’insorgenza per l’alunno del diritto al risarcimento.

Con la Sentenza n. 28/2024 la Corte d’Appello di Messina ha confermato la decisione del giudice di prime cure che, accogliendo l’impostazione difensiva da noi spiegata nell’interesse della convenuta Compagnia assicurativa, ha rigettato la domanda risarcitoria spiegata dall’alunna /attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.
L’allieva, prossima alla maggiore età al momento del sinistro, ha agito in giudizio chiedendo il ristoro per il danno biologico patito in ragione di una caduta (autonomamente) verificatasi nell’atto dello spostamento all’interno dei locali scolastica.

Per maggiori info 👉 https://www.studiolegalesignorello.it/2024/04/22/il-danno-alla-persona-in-ambiente-scolastico-quando-e-risarcibile/

12/03/2024

CONCORDATO IN BIANCO - IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) - RISANAMENTO DELL'AZIENDA

Il Tribunale di Marsala, ha ritenuto corretta la nostra tesi, sostenendo che l'impresa che presenti domanda di fissazione di un termine ex art. 44 CCII (già concordato in bianco) può ottenere il DURC nonostante il mancato pagamento dei debiti previdenziali maturati antecedentemente al deposito della domanda prenotativa. Il mancato rilascio del DURC impedirebbe, infatti, la continuità aziendale ed il risanamento dell’impresa.

Con provvedimento reso in sede cautelare il Tribunale ha accertato la sussistenza dei presupposti di legge affinchè gli enti previdenziali interessati possano rilasciare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ritenendo che ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del DM 30/1/2015 il pagamento dei debiti di previdenziali maturati antecedentemente il deposito della domanda è impedito da disposizioni di legge.

Pre maggiori info 👉 https://studiolegalesignorello.it/2024/04/22/concordato-in-bianco-irregolarita-contributiva-durc-risanamento-dellazienda/

04/03/2024

Contratto di appalto tra privati: è possibile provare con ogni mezzo, ed anche con presunzioni, le variazioni dell'opera ed i lavori extra richiesti dal committente.

La sentenza n. 911/2023 del Tribunale di Marsala ha accolto la nostra tesi ed ha riconosciuto il diritto al pagamento per i lavori extra appalto dall’impresa appaltatrice, nostra assistita, eseguiti presso un immobile di proprietà dei convenuti che rifiutavano di pagare all'appaltatore i lavori eseguiti al di fuori dell'originario contratto di appalto.
La sentenza conferma l'orientamento giurisprudenziale, per cui solo le variazioni dell'opera dovute ad iniziativa dell'appaltatore devono essere approvate per iscritto, al contrario di quelle richieste dall'appaltante.
Nel contenzioso è stato fondamentale dimostrare puntualmente le singole variazioni richieste dal committente e la relativa esecuzione.

Se desideri consultare la sentenza completa, clicca qui per scaricarla
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