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15/06/2023

Sulla prova del rilievo colposo della condotta del medico la Cassazione così si è pronunicata:

La prova del rilievo colposo della condotta del medico non è sufficiente per la condanna dello stesso, essendo necessario provare il nesso eziologico tra la condotta colposa e l'evento morte; dall'altro, che la funzione del Giudice è di valutare l'affidabilità delle opinioni scientifiche introdotte nel processo tramite la figura tecnica del consulente, ma non già di sostituire alle suddette opinioni scientifiche le proprie, fondando su di esse il giudizio finale, senza assolvere all'obbligo di specifica, e approfondita, motivazione.
Cass. pen., Sez. IV, 29/03/2023, n. 18281

11/10/2022

La Cassazione torna sul consenso informato e onere della prova.

In tema di responsabilità sanitaria, le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit. Al riguardo, la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione.

Cass. civ., Sez. III, 05/09/2022, n. 26104

15/10/2021

Responsabilità Penale del Primario Ospedaliero

Il medico in posizione apicale risponde dell'evento lesivo conseguente alla condotta colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia trasferito la cura del singolo paziente, ove non abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, volti a prevenire ogni possibile danno ai pazienti. (La Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità penale del primario di una divisione di anestesia di un ospedale per l'omicidio colposo di un paziente, deceduto in conseguenza di un difetto di ventilazione durante un intervento chirurgico, per non avere vietato l'utilizzo per l'anestesia di un apparecchio obsoleto e privo di allarme acustico in caso di interruzione nell'erogazione di ossigeno, da parte di un anestesista inesperto, in quanto privo di specializzazione e di limitatissima esperienza).

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 02/03/2021, n. 10152

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