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04/07/2022
Con la pronuncia n. 8894 del 13/05/2020, la Cassazione ha ritenuto affetta da nullità la clausola claims made che consentiva all'assicurato di fare denuncia dell'evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di assicurazione (in termini di obbligo di denunciare l’evento entro un termine di decadenza decorrente dalla cessazione del contratto), purché avesse ricevuto la richiesta di risarcimento del danno entro la scadenza del contratto stesso.
Come chiarito dalla giurisprudenza successiva della Cassazione, quello di cui alla pronuncia n. 8894/2020, è un precedente isolato (in senso contrario, espressamente, anche Cass. n. 30309/2019), che collide con i pronunciamenti in materia resi dalle Sezioni Unite.
In particolare, Cassazione civile, sez. III, 22/04/2022, n.12908, richiamando le proprie precedenti pronunce a sezioni unite (n. 9140/2016 e n. 22437/2018), ha chiarito che, mentre la decadenza “implicando la perdita di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro il periodo di tempo stabilito, va inequivocabilmente riferito a già esistenti situazioni soggettive attive nonché a condotte imposte, in vista del conseguimento di determinati risultati, a uno dei soggetti del rapporto nell'ambito del quale la decadenza è stata prevista”, la clausola claims made “consente o preclude l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso. Ne deriva che non v'è spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell'art. 2965 c.c.”, norma che commina la nullità dei patti volti ad aggravare l’esercizio del diritto di una delle parti del rapporto.
La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto “ che non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 c.c., la clausola claims made "perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo", giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito, come detto, è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato”.
Trattasi di un recente pronuncia che si aggiunge all’analisi del modello di assicurazione “on claims made basis”, conseguente ai più recenti approdi dei giudici di legittimità.
Ormai, infatti, è consolidato l’indirizzo secondo cui il modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall’art. 1917 c.c., improntato al sistema "loss occurrence" o "act committed" (e cioè della "insorgenza del danno"), ove la copertura opera, come evidente dal tenore letterale del menzionato art. 1917 c.c., comma 1, in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nel periodo di durata del contratto indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria, non è intangibile, sicché è consentito alle parti, nell'esercizio della loro facoltà di determinare il contenuto del contratto (art. 1322 c.c., comma 1), modulare l'obbligo del garante di tenere indenne il garantito.
Nell'ambito di detta determinazione del contenuto contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola "claims made" (e, cioè, "a richiesta fatta"), che si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. "sunset clause"); detta clausola "claims made", a sua volta, può essere "pura", se la copertura assicurativa è condizionata solo alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito; oppure "impura" (o "mista"), se la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che sia la denuncia sia il fatto illecito intervengano nel periodo di efficacia del contratto (con retrodatazione, in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente).
Così delineato il meccanismo di operatività dei contratti assoggettati al regime delle cd. claim’s made, deve poi evidenziarsi che la clausola in parola, nelle sue diverse possibili formulazioni, non possa ritenersi vessatoria, in quanto non può essere qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., come da giurisprudenza ormai consolidata dei giudici di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9140/2016 del 6 maggio 2016).
In ordine, altresì, alla meritevolezza, come ancora di recente affermato dalla S.C. (cfr. Cass. civ., n. 8117/2020), “va ribadito che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", caratterizzato dal predetto meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore, non incide sulla funzione assicurativa (e, quindi, sulla causa in astratto del contratto), in quanto il contratto assicurativo è pur sempre volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato; siffatto modello, già ampiamente diffuso nell'ambito del mercato assicurativo (anche internazionale), ha trovato, peraltro, di recente, espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento alla L. n. 24 del 2017, art. 11 e D.L. n. 138 del 2011, art. 3, comma 5, convertito con modificazioni in L. n. 148 del 2011, come novellato dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 26), ed è divenuto, pertanto, legalmente tipico; dette disposizioni, infatti, nell'imporre l'obbligatorietà (per le strutture sanitarie) dell'assicurazione per la responsabilità civile, prevedono, al riguardo, un meccanismo non legato al "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui dell'art. 1917 c.c., comma 1 (le dette norme stabiliscono, infatti, tra l'altro, una operatività temporale della garanzia anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purchè denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza, e, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, prevedono un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi); da siffatta collocazione del modello "claims made" nell'area della tipicità legale, consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2 (che presuppone l'aticipità), e la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della "causa concreta" del contratto (e, cioè dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei "limiti imposti dalla legge", ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 1; siffatto test, necessario per ogni intervento conformativo sul contratto inerente al tipo (in ragione del suo farsi concreto regolamento dell'assetto di interessi perseguiti dai contraenti), può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto (v. obblighi informativi sul contenuto del contratto) sino a quella dell'attuazione del rapporto (v. facoltà di recesso, da parte dell'assicuratore, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati; a tal fine va dato massimo rilievo all'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, occorrendo accertare se vi sia stato un "arbitrario squilibrio giuridico" tra rischio assicurato e premio” (cfr. oltre la pronuncia dinanzi citata, Cass. civ., Sezioni Unite, n. 22437/2018; conf. Cass. civ. n. 30309/2019).
In conclusione, la pronuncia oggetto del presente contributo si inserisce in tale filone giurisprudenziale, e chiarisce ancor più che il Giudice innanzi al quale viene prospettata una questione attinente alla validità del modello assicurativo cd. a richiesta fatta deve tener conto delle singole e reciproche pattuizioni concretamente oggetto dell’accordo, sì da decodificare concretamente il concetto di “ampio test” sulla causa in concreto, senza che venga in rilievo l’invalidità della clausola asseritamente ritenuta tale da rendere “eccessivamente difficoltosa la possibilità di far valere un diritto” (art. 2965 c.c.), che nel caso di specie sorge solo all’esito dell’attività di un terzo, il danneggiato, estraneo al rapporto con l’assicuratore.
03/06/2022
Con la pronuncia in esame, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che le ville vesuviane incluse nell’elenco di cui al D.M. 19 ottobre 1976 costituiscono beni culturali ex lege, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, di modo che ai fini dell’applicazione della tutela predisposta dalla normativa generale su detti beni, è irrilevante accertare a chi spetti il diritto dominicale su di esse.
La questione sottesa alla sentenza in commento ha origine dal diniego opposto dalla Pa all’istallazione di una stazione radio base all’interno del Parco della Villa Pignatelli Monteleone, a causa del valore storico artistico dell’area individuata.
Il provvedimento di diniego, ritenuto illegittimo dalla società che aveva richiesto l’autorizzazione all’istallazione della predetta stazione radio, è stato impugnato con ricorso al T.A.R. Campania – Napoli. L’adito Tribunale ha accolto il ricorso, e, di conseguenza, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza archeologica hanno proposto appello.
Nel pronunciarsi sull’appello, il Collegio giudicante ha illustrato il quadro normativo vigente in materia e, a tal proposito, ha osservato che la L. n. 578/1971, per identità di finalità e funzioni, si pone come normativa speciale rispetto a quella generale, in tema di tutela dei beni culturali, dettata dalla L. n. 1089/1939 e successivamente dai D. Lgs. nn. 490/1999 e 42/2004.
La previsione degli interventi e sussidi pubblici e dei particolari obblighi di fare espressamente contemplati dalla L. n. 578/1971 (artt. 14 e segg.), logicamente presuppone l'insistenza di quelli di non fare di cui alla legge generale e delle specifiche tutele da questa accordate ai beni culturali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6/5/2013, n. 2420).
Come evidenziato dai giudici di Palazzo Spada, nell’impostazione della menzionata legge speciale, la natura culturale del bene deriva, dunque, direttamente dalle sue qualità intrinseche accertate dall’apposita commissione chiamata, all’uopo, a formulare un apposto elenco delle ville da tutelare da sottoporre all’approvazione del Ministero.
Ne deriva, quindi, che le ville vesuviane presenti all’interno dell’elenco approvato con D.M, 19/10/1976 e pubblicato nella G.U. del 7/1/1977, costituiscono beni culturali ex lege, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, di modo che ai fini dell’applicazione della tutela predisposta dalla normativa generale su detti beni, è irrilevante accertare a chi spetti il diritto dominicale su di esse.
Pertanto, essendo la villa “Pignatelli Monteleone” anch’essa parte dell’elenco di cui al suddetto D.M. 19/10/1976, la stessa deve ritenersi soggetta al vincolo culturale ex lege, e come tale sottoposta alle relative norme di protezione qualunque sia il suo regime proprietario.
Oltre ad aver affermato quanto appena esposto, la Sezione si è soffermata anche sulla valenza del vincolo culturale attribuibile ad un bene che versa in stato di abbandono e degrado. In proposito, è stato asserito che tale circostanza non esclude la sussistenza del vincolo culturale, e non comporta il venir meno della relativa tutela.
Tuttavia, viene comunque precisato che tale ultimo assunto non vale nell’ipotesi in cui il medesimo bene, a causa delle modifiche apportate, abbia oggettivamente perso quelle caratteristiche intrinseche che avrebbero consentito di attribuirgli valenza culturale giustificandone la protezione e, soprattutto, come nel caso del Parco circostante Villa Pignatelli di Monteleone, ove non vi sia certezza riguardo il tempo dell’avvenuta trasformazione (che potrebbe essersi verificata anteriormente all’imposizione del vincolo) e l’estensione del vincolo.
25/05/2022
L’art. 131 bis c.p. esclude la punibilità del reato quando ricorrono specifiche condizioni richieste dalla norma. Si è posto il problema se tale causa di non punibilità operasse ove la rubrica contestativa facesse menzione di più reati, tutti unificati sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.
Vi è reato continuato quando la commissione di più reati sono espressione di un’unica volontà criminale c.d. “unicità del disegno criminoso”.
Le Sezioni Unite, investite della questione, hanno affermato che la sussistenza di più reati avvinti dalla continuazione non è di per sé ostativa alla concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p.
Ne deriva che il Giudice di merito dovrà operare una valutazione del caso concreto e negare la concessione della causa di non punibilità, solo ove accerti, per ogni reato in continuazione, l’esistenza delle condizioni tassative previste dall’art. 131 bis c.p., ovvero l’assenza della particolare tenuità dell’offesa o la qualifica della condotta del reo come abituale.
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