Studio Legale Riccardi

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Lo Studio Legale Riccardi è un team di avvocati specializzati in diritto bancario, societario e cri

Azione di accertamento ammissibile anche a conto aperto | Studio Legale Riccardi 13/02/2026

Nuovo successo del nostro studio legale in un contenzioso bancario patrocinato innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. L'Ordinanza n.3200/2026 della Prima Sezione Civile conferma consolidati approdi giurisprudenziali in materia di accertamento del saldo, onere della prova e adeguamento alla Delibera CICR 09/02/2000 in materia di anatocismo.

Azione di accertamento ammissibile anche a conto aperto | Studio Legale Riccardi Lo Studio Legale Riccardi di Napoli dispone di avvocati specializzati nel diritto civile, fallimentare, bancario e societario.

31/05/2023

Interruzione della prescrizione e coobbligati quando il fatto illecito costituisce reato

Lo Studio Legale Riccardi assiste vittoriosamente, dinanzi il Tribunale delle Imprese di Milano, un ex componente del collegio sindacale di una società per azioni quotata in borsa nei cui confronti veniva esercitata un'azione di responsabilità ex art. 146 L.F..
Nello specifico con la pronuncia oggetto di commento sono state accolte tutte le eccezioni difensive dello studio ed in particolare l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali.
Segnatamente, il tribunale meneghino, condividendo il percorso argomentativo utilizzato dai sottoscritti difensori, ha innanzitutto fatto retroagire il termine dal quale è cominciata a decorrere la prescrizione, non già dalla sentenza dichiarativa di fallimento, bensì dal momento in cui veniva data rilevanza mediatica ad alcuni accadimenti che rendevano oggettivamente conoscibile la situazione di insufficienza patrimoniale della società (arresto dell'amministratore delegato, iniziativa di fallimento ad opera della Procura della Repubblica di Milano, sospensione della quotazione in borsa e della compravendita di azioni, pubblicazione su Borsa Italiana della convocazione dell'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno l'adozione di delibere atte a ricorrere a procedure concorsuali, ecc., ecc.).
Sempre sposando la linea difensiva dello Studio Riccardi il Tribunale ha precisato e ribadito che “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’art. 2947 c.c. u.c. per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)” (così da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4683 del 21/02/2020).
Sicché si è escluso che il più lungo termine prescrizionale trovi applicazione con riferimento alle posizioni degli altri soggetti che hanno fatto parte degli organi di gestione e di controllo della fallita unitamente agli imputati/condannati, ma nei confronti dei quali l’autorità competente non ha ritenuto di esercitare l’azione penale.
Oltretutto il Tribunale precisava che il fallimento non essendosi costituito parte civile nel procedimento penale non aveva interrotto il decorso della prescrizione civilistica del risarcimento del danno scaturito da reato nei confronti tanto di coloro contro i quali sarebbe stata rivolta espressamente la costituzione, quanto dei coobbligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale ricominciando il termine di prescrizione a decorrere dal momento in cui fosse divenuta irrevocabile la sentenza penale che definiva il giudizio penale (così: Cass. Civ. n. 28456/2017).

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Photos from Studio Legale Riccardi's post 28/02/2023

Diritto di ispezione e di controllo del socio non amministratore di società di persone

Lo Studio Legale Riccardi patrocina ed assiste giudizialmente il socio non amministratore di una società di persone che, all'esito di un procedimento cautelare d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.), ottiene il riconoscimento del proprio diritto al controllo ed all'ispezione giudiziale prevista dall'art. 2261 c.c..

L'ordinanza in commento riconosce che il diritto al controllo previsto dall'art. 2261 c.c. funge da contrappeso alla grave responsabilità illimitata che il socio non amministratore ha nei confronti dei terzi per effetto degli atti posti in essere dal socio amministratore. Da qui il riconoscimento di un costante e penetrante controllo nella gestione che non può subire limitazioni di sorta alcuna.
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