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SANZIONI AMMINISTRATIVE-AUTOVELOX- CDS.
La Cassazione chiarisce le regole di distanza tra avvisi
di rilevazione della velocità e Autovelox.
Esistono due presupposti per l’applicabilità della “regola del
chilometro” (quale distanza minima tra il segnale di limite
massimo di velocità e l’autovelox) per l’accertamento della
violazione di cui all’articolo 142 del Codice della strada:
› il dispositivo di rilevamento della velocità è fisso e non mobile;
› lungo il tratto di strada tra il segnale e la postazione di
controllo non vi sono intersezioni.
Se ricorrono entrambe le condizioni, l’esistenza, entro un
chilometro, di un segnale di limite massimo di velocità che
costituisce mera ripetizione del precedente (posizionato, il primo
dei due segnali, almeno un chilometro prima della postazione di
controllo) è irrilevante ai fini della regolarità dell’accertamento.
Se, invece, si è in presenza di una o più intersezioni, il segnale
deve essere ripetuto dopo ciascuna di esse, e la distanza minima
di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo
l’ultima intersezione. Per la Cassazione, la sentenza di appello va
annullata poiché non ha verificato tali circostanze quali la
presenza di intersezioni che giustificherebbero l’obbligo del
posizionamento anche del secondo segnale a distanza di un
chilometro dall’autovelox. La decisione del Tribunale non sarebbe
allineata a tali principi dove ha ritenuto illegittimo l’accertamento
della violazione avendo dato atto soltanto della circostanza che
la regola del chilometro era rispettata in relazione alla distanza
tra il primo segnale di limite di velocità e la postazione fissa di
rilevamento, salvo poi aggiungere che, al contrario, vi era un
distanza inferiore al chilometro tra il secondo segnale, “ripetitivo
del limite di velocità di 70 Km/h”, e l’autovelox fisso, senza però
dare risposta alla cruciale e dirimente domanda se, dopo il primo
segnale, vi fossero delle intersezioni, nel qual caso soltanto
rendendosi necessaria la distanza di un chilometro tra il segnale
di limite di velocità collocato dopo le intersezioni e la postazione
fissa di rilevamento automatico della velocità.
Corte di cassazione Sezione II civile Sentenza 4 dicembre 2025
n. 31665
CONDOMINIO-RISARCIMENTO DANNI-INFILTRAZIONI-LASTRICO SOLARE.
Infiltrazioni da lastrico solare esclusivo: anche il danneggiato
partecipa alla riparazione. così la S.C. i una recente sentenza.
Il condomino che subisca, alla propria unità immobiliare, un danno derivante da un sovrastante lastrico solare o terrazza a livello in uso o proprietà esclusivi, assume, quale danneggiato, la posizione
di terzo avente diritto al risarcimento, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta, alle spese necessarie per la riparazione di quel peculiare bene comune, nonché alla rifusione dei danni cagionati, in ragione dei due terzi per la preminente funzione di copertura del proprio immobile, svolta dal lastrico o terrazza a livello.
Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 28 ottobre 2025
n. 28528 Presidente De Stefano; Relatore Pellecchia
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