Studio Tributario Ricci

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Consulenza Fiscale, Finanziaria, Tributaria e del Lavoro

28/05/2026

𝗖𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗱𝗲𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗲𝘀𝘁𝗲𝘀𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲

Le spese di manutenzione sostenute dalle imprese continuano a beneficiare di un regime fiscale favorevole, con margini di deducibilità particolarmente ampi soprattutto quando gli interventi risultano collegati all’attività produttiva e alla conservazione dei beni aziendali.
La disciplina distingue tra manutenzione ordinaria e interventi incrementativi, ma negli ultimi anni interpretazioni giurisprudenziali e chiarimenti dell’amministrazione finanziaria hanno progressivamente ampliato le possibilità di deduzione dei costi sostenuti dalle imprese.

𝗗𝗲𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗶
Le spese di manutenzione ordinaria relative ai beni materiali strumentali possono essere dedotte nell’esercizio in cui vengono sostenute entro il limite del 5% del valore complessivo dei beni ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo d’imposta.
L’eventuale eccedenza rispetto a questa soglia non va persa, ma può essere ripartita nei cinque esercizi successivi. Il meccanismo consente quindi una significativa flessibilità fiscale nella gestione degli interventi di riparazione e conservazione.

𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗲 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
Diversa è la situazione delle spese che determinano un aumento della produttività, della capacità o della vita utile del bene. In questi casi i costi vengono generalmente capitalizzati e recuperati attraverso il processo di ammortamento.
La distinzione non dipende solo dalla tipologia tecnica dell’intervento, ma soprattutto dagli effetti economici prodotti sul cespite aziendale. Per questo motivo assume rilievo la concreta funzione dell’opera eseguita.

𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗲𝘃𝗼𝗹𝗶 𝗮𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗲𝗻𝘁𝗶
La giurisprudenza tributaria tende a valorizzare il principio di inerenza, riconoscendo la deducibilità ogni volta che il costo risulti effettivamente collegato all’attività d’impresa. Anche interventi particolarmente rilevanti possono quindi essere considerati manutenzioni deducibili se finalizzati principalmente alla conservazione dell’efficienza aziendale.
Questo approccio ha ampliato gli spazi operativi per le imprese, soprattutto nei settori industriali e immobiliari, dove le attività manutentive rappresentano una componente ordinaria e ricorrente dei costi aziendali.

𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
Resta comunque fondamentale la corretta tracciabilità delle spese. Contratti, fatture, relazioni tecniche e documentazione contabile devono consentire di dimostrare la natura dell’intervento e la sua connessione con l’attività esercitata.
In sede di controllo fiscale, infatti, uno degli aspetti maggiormente contestati riguarda proprio la qualificazione delle opere come manutenzione ordinaria oppure come investimento da capitalizzare.

21/05/2026

𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶, 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲: 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗨𝗲 𝗮𝗽𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝘀𝗯𝗹𝗼𝗰𝗰𝗼

Il lungo stallo sul registro dei titolari effettivi potrebbe avvicinarsi alla conclusione. Dopo mesi di sospensioni e incertezze operative, arrivano infatti indicazioni favorevoli dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che potrebbero consentire la ripartenza delle comunicazioni e dell’accesso ai dati.
La questione riguarda il sistema introdotto per identificare le persone fisiche che controllano realmente società, enti e trust, misura prevista dalle normative antiriciclaggio europee e recepita anche in Italia. Negli ultimi anni, tuttavia, il registro è stato al centro di numerosi contenziosi legati soprattutto alla tutela della privacy e alla diffusione delle informazioni personali.
Lo stop deciso dalla giustizia amministrativa
In Italia il procedimento si era fermato dopo gli interventi del Tar e successivamente del Consiglio di Stato, che avevano congelato sia gli obblighi di comunicazione sia la consultazione delle banche dati in attesa di chiarimenti europei. La sospensione aveva inoltre bloccato eventuali sanzioni per le imprese inadempienti.
Il nodo principale era rappresentato dalla compatibilità tra trasparenza societaria e protezione dei dati personali. La Corte Ue, già nel 2022, aveva limitato l’accesso indiscriminato del pubblico alle informazioni sui titolari effettivi, ritenendo necessario un maggiore equilibrio tra esigenze investigative e diritto alla riservatezza.
Nuove regole di accesso
Nel frattempo il legislatore europeo ha rivisto l’impianto normativo attraverso il nuovo pacchetto antiriciclaggio, prevedendo criteri più restrittivi per l’accesso alle informazioni contenute nei registri nazionali. Le modifiche puntano a consentire la consultazione solo ai soggetti autorizzati o titolari di un interesse qualificato.
Anche l’Italia si è adeguata introducendo disposizioni aggiornate nel decreto legislativo di recepimento della direttiva AMLD6. L’obiettivo è rendere il sistema conforme agli standard europei e superare le criticità che avevano portato al blocco dell’operatività.
Possibile ripartenza per imprese e professionisti
Se il quadro verrà definitivamente chiarito, le Camere di commercio potranno riattivare le procedure di comunicazione e consultazione del registro. Per imprese, professionisti e intermediari finanziari significherebbe tornare ad avere uno strumento centrale per gli adempimenti antiriciclaggio e per le verifiche sulla reale proprietà delle società.
Resta comunque attesa la definiva pronuncia europea sui rinvii presentati dalla giustizia amministrativa italiana, passaggio che potrebbe chiudere una vicenda normativa durata oltre due anni.

05/04/2026
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