Studio Legale Avv. Lara Invernizzi
23/02/2024
IN UN PROCEDIMENTO DI ADOZIONE è NULLA LA SENTENZA DI ADOTTABILITA' SE ESISTE UN GENITORE BIOLOGICO DEL BAMBINO CHE NON è STATO CHIAMATO NEL GIUDIZIO
La Cassazione ha stabilito che il tribunale per i minorenni, in sede di giudizio volto all'accertamento delle condizioni per lo stato di abbandono del minore e la conseguente adottabilità, svolte le indagini di cui all'art. 10, c.1, ed 11 c.1 L. n. 184 del 1983, ove venga a conoscenza dell'esistenza di un genitore biologico è tenuto a dare avviso della pendenza del procedimento e della facoltà di proporre istanza di sospensione del processo ex art. 11, c.2, al fine di far accertare giudizialmente lo status genitoriale asserito, in ogni caso, a pena di radicale nullità della sentenza di dichiarazione di adottabilità e di quella successiva di adozione, oltre che dell'affidamento preadottivo. Lo stabilisce la
Cassazione civile, sez. I, sentenza 14 febbraio 2024, n. 4019.
24/12/2023
Tanti cari auguri a tutte e a tutti 🤗❤️
02/11/2023
💙 IL PATTO DI FAMIGLIA
Il 31 Ottobre è una data fondamentale per Firenze.
Il 31 Ottobre del 1737 fu il giorno in cui tutti i fiorentini ricevettero la loro eredità che ora stanno svendendo.
Una sorta di peccato originale al contrario. Il grande merito dell’Elettrice Palatina ha fondamento nella stesura di un atto giuridico, conosciuto con il nome di “PATTO DI FAMIGLIA”, con cui l’ultima erede della casata vincolò allo Stato Granducato di Toscana, tutto il complesso dei beni che facevano parte della collezione medicea accumulata nei secoli.
Con questo patto Anna Maria Luisa permise che Firenze non perdesse nessuna opera d’arte e che non subisse la sorte di Ferrara, di Urbino, di Mantova, o di Parma, che all’estinzione o all’allontanarsi delle loro casate regnanti erano state letteralmente svuotate dei tesori artistici e culturali, assicurando nel contempo le basi per il moderno sviluppo turistico della regione.
Morì all’età di 75 anni il 19 febbraio del 1743 e venne sepolta nella Basilica di San Lorenzo.Una storia che tutti devono sapere e raccontare nei secoli.
27/09/2023
# esselunga
26/08/2023
Sese… 🤣
24/07/2023
DIVORZIO ALLA VENEZIANA...A Venezia divorzi e annullamenti si potevano ottenere senza molte difficoltà . Per esempio, dal 20 agosto 1777 al 20 agosto 1782, ci furono 293 cause di divorzio e 22 annullamenti.
Se il matrimonio non si scioglieva per reciproco consenso, era quasi sempre la moglie a chiederlo e le cause erano, come ai nostri giorni, le ingiurie, le minacce e le percosse . Altre cause frequenti erano il matrimonio non consumato o contratto forzosamente, la dilapidazione della dote e il volersi salvare dai creditori del marito.
Il marito chiedeva il divorzio perché la moglie aveva abbandonato la casa, o perché " invasa da mali abiti", oppure perché la moglie aveva "torbida indole" o faceva spese rovinose.
A volte però le accuse dei mariti risultavano poco affidabili come nel caso di. un patrizio, Giovanni Cornaro (1753) il quale volle separarsi dalla moglie, la nobildonna Orsetta Venier " a causa dell''odore dei piedi relativo alle narici del marito, e li medici ne fanno attestato".
Il 20 agosto 1781 il Consiglio dei Dieci, impensierito per il gran numero di domande di separazione e scioglimento, fatte per lo più da parte delle donne "non tanto per cause contemplate dalle Leggi Canoniche, ma da viziosi censurabili oggetti, quali sono quelli di rendersi in tal modo sciolte e libere dalla potestà maritale, per seguire la corrente della scostumatezza scandalosa agli occhi dei buoni, rovinosa per l'economia delle famiglie, di mal esempio per la figliolanza, e di derisione in faccia agli esteri" ordinava che, per l'avvenire, entrambi i coniugi dovessero presentare i rispettivi ricorsi alle Curie degli Ordinari previo il ritiro delle donne in convento per alcuni giorni. Infine, il 27 luglio 1785 il Consiglio dei X esortava i parroci a dare ai coniugandi quelle istruzioni prescritte dal Concilio di Trento "affinché i coniugi non possano allegare ignoranza e siano essi tolti della maggior parte dei pretesti da introdurre nelle cause matrimoniali", inoltre si ordinava che nei ricorsi per ottenere il divorzio fossero esposti "con precisione e chiarezza li motivi...veramente canonici". Si volevano poi conoscere esattamente le colpe di cui si accusavano le parti contendenti, perché se tali colpe avessero offeso le leggi civili dovevano "devenir soggette al giudizio secolare...pur libero rimanendo dei giudizi ecclesiastici in corso".
Antonella Todesco
Molmenti
Foto dal web (Rosalba Carriera ritratto di dama con pappagallo, 1730)
24/06/2023
“Fammi causa, se ci riesci…”
18/04/2021
Venezia. Nuovo tribunale. Ingresso in P.le Roma. A me sembra il forno crematorio di un lager...
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