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Dottori commercialisti - Consulenza aziendale

26/08/2023

ℹ️ I forti temporali sulla provincia di Milano e sull'alto Comasco muovono verso nord-est risalendo verso le aree alpine centro-orientali nelle prossime ore.

- Tornado in Italia -

16/11/2017

IL SISMA BONUS
Il sisma bonus 2018, è la nuova detrazione fiscale introdotta dal governo con la scorsa legge di stabilità ed in vigore a partire dal 1° gennaio di quest'anno.
In pratica, il sisma-bonus è un'agevolazione che consente ai contribuenti di ottenere una detrazione fiscale Irpef di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici su abitazioni ed immobili per attività produttive.
Il sisma-bonus è in vigore fino alle spese sostenute al 31 dicembre 2021.
Con la nuova Legge di Stabilità, il sisma-bonus 2018, dovrebbe subire delle importanti modifiche al fine di incentivare ancora di più la prevenzione e i lavori antisismici, attraverso l'estensione del sisma bonus anche ai capannoni e alle imprese.
Attualmente infatti è prevista la possibilità di usufruire dell'agevolazione per gli interventi sull’abitazione, prima e seconda casa, sull’immobile adibito ad attività produttiva e sulle parti comuni dei condomini, qualora l'adeguamento sismico sia regolarmente certificato.
Importante: ricordiamo che gli immobili, oggetto della nuova detrazione sisma bonus, non solo solo quelli ubicati nelle zone 1 e 2, ma anche quelli della zona 3, a medio rischio sismico.
Vediamo quindi cos’è il sisma bonus 2018, come funziona, quando spetta l’aumento dello sconto dal 50% al 70 o 80%, o dal 75 all’85%, e come fare per fruire del nuovo incentivo fiscale.
Che cos'è il Sisma bonus 2018?
Il sisma-bonus 2018 è una agevolazione introdotta a partire da quest'anno e che prevede la possibilità di fruire di un’importante detrazione fiscale sugli interventi di adeguamento sismico delle case, degli immobili delle attività produttive e dei condomini.
Ecco le novità sisma-bonus:
1) Bonus terremoto: per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, è prevista una detrazione pari al 50% delle spese per un soglia massima di spesa di 96 mila euro da suddividere in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese.
2) Nuovo Sismabonus: a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2021, le famiglie e le imprese, che effettuano interventi di riduzione di rischio sismico di immobili ricadenti nelle zone 1, 2 e 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, spetta:
sismabonus con detrazione spese al 70%: se c'è il passaggio ad una classe inferiore di rischio terremoto;
sismabonus con detrazione all'80% se i lavori determinano la riduzione di 2 classi di rischio.
3) Sisma bonus condomini: fino 31 dicembre 2021, per gli interventi di riduzione rischio sismico effettuati sulle parti comuni dei condomini e intero edificio, spetta:
sismabonus con detrazione del 75% se gli interventi portano al passaggio di una classe inferiore;
sisma bonus con detrazione fino all'85% se il passaggio è di due classi.
Come funziona il sisma bonus 2018: Requisiti:
Innanzitutto va detto che per fruire della nuova detrazione fiscale che fa salire lo sconto Irpef dal 50% al 70 e 80% per le case e al 75% e all’80% per i condomini, occorre che:
I lavori di adeguamento sismico devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021;
I lavori eseguiti devono determinare una riduzione di rischio sismico di 1 classe o 2 classi;
Gli interventi antisismici devono essere eseguiti su: case private, per cui prime e seconde case, immobili adibiti ad attività produttiva e condomini. Siamo in attesa di conoscere i nuovi requisiti sismabonus 2018 introdotti dalla nuova Legge di Stabilità 2018.
Gli immobili oggetto di intervento e detrazione, devono essere ubicati nelle zone 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
La spesa massima agevolabile non deve superare i 96.000 euro, ivi comprese le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Lo sconto sisma bonus, deve essere recuperato non in 10 anni ma in 5 quote annuali di pari importo;
Il credito d'imposta può essere ceduto a soggetti terzi o all’impresa, in modo tale da permettere ai condomini incapienti, di poter fruire dell’agevolazione, le modalità di concessione e cessione del credito, saranno poi chiarite dall’Agenzia delle Entrate.

A chi spetta il sisma bonus 2018 prima e seconda casa?
La detrazione sisma bonus 2018 prima e seconda casa, spetta a tutti i cittadini che eseguono interventi di adeguamento sismico sull'abitazione, sia essa adibita ad abitazione principale che a seconda casa.
Per fruire dell'agevolazione sisma bonus, occorre che l'immobile sia ubicato all'interno della zona 1, 2 o 3 e che i lavori di adeguamento, siano tali da determinare una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi. Per cui, maggiore è la riduzione del pericolo terremoto, e maggiore è la detrazione fruibile, visto che se il rischio di riduce di 1 classe, spetta un a detrazione pari al 70%, mentre se lo si riduce di 2 classi, la detrazione è pari all'80%.
Il tetto di spesa per la nuova detrazione è fissato a 96.000 euro, nelle quali vi rientrano come spese detraibili, anche quelle per la classificazione e verifica sismica.
Va ricordato, inoltre, che il sisma bonus è fruibile a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 2021, che è valido sia per i condomini che per le abitazioni singole e le attività produttive e si può detrarre, e quindi recuperare, in 5 anni anziché in 10.
Per coloro , invece, che effettuano interventi di adeguamento sismico entro il 31 dicembre 2016, spetta il bonus terremoto prima casa e attività produttiva, se rientranti nelle zone 1 e 2, o il bonus ristrutturazione edili immobili.

Zona 1 - Sismicità alta: è quella a più alta pericolosità sismica, dove cioè si possono verificare forti terremoti e comprende 708 comuni, tra cui quelli dove si sono registrati gli ultimi terremoti più forti (Abruzzo, Friuli, Campania, Calabria, Marche, Lazio) [PGA oltre 0,25g.]
Zona 2 - Sismicità media [PGA fra 0,15 e 0,25g], vi rientrano 2.345 Comuni in cui potrebbero verificarsi terremoti abbastanza forti;
Zona 3 - Sismicità bassa [PGA fra 0,05 e 0,15g], vi rientrano i Comuni che potrebbero essere soggetti a terremoti modesti.
Zona 4 - Sismicità molto bassa [PGA inferiore a 0,05g], è la meno esposta al verificarsi di eventi sismici.

Per informazioni e chiarimenti potete contattarci via mail: [email protected]

o al seguente numero 071/7231764

19/07/2017

Soci assegnatari “congelati” al 30 settembre 2015

L’assegnazione e la cessione dei beni ai soci può essere eseguita in forma agevolata secondo le disposizioni della legge di Bilancio 2017 solo nei confronti di coloro che sono soci alla data del 30 settembre 2015. Non è infatti mutato il riferimento temporale in questione a seguito della proroga al 30 settembre 2017 disposta dalla L. 282/2016 per porre in essere le operazioni di assegnazione, cessione o trasformazione in società semplice fruendo dei relativi benefici fiscali. In particolare, il comma 115 della L. 208/2015 stabilisce che tutti i soci devono risultare “iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2015”. Con la circolare 26/E/2016 l’Agenzia ha fornito numerosi chiarimenti, il primo dei quali riguarda la circostanza che la percentuale cui fare riferimento per l’assegnazione è quella risultante alla data in cui si effettua l’assegnazione stessa e che non ricorre la necessità dell’ininterrotto possesso dalla data del 30 settembre 2015 a quella in cui si esegue l’assegnazione. Tenendo conto dei chiarimenti dell’Agenzia, emerge che l’assegnazione o la cessione è agevolata anche nelle seguenti ipotesi:

i soci alla data dell’assegnazione sono i medesimi ma con quote di partecipazione diverse rispetto a quelle esistenti al 30 settembre 2015 (ad esempio, soci Tizio e Caio al 50% ciascuno al 30 settembre 2015, mentre alla data dell’assegnazione Tizio detiene il 70% e Caio il 30%). Tale ipotesi non è infrequente poiché la modifica delle quote partecipative è funzionale ad equilibrare i valori dei beni da assegnare ai soci;
il numero dei soci alla data di assegnazione si è ridotto rispetto a quelli esistenti al 30 settembre 2015 (ad esempio, i soci Tizio Caio e Sempronio ciascuno con 1/3 del capitale sociale al 30 settembre 2015, mentre alla data dell’assegnazione risultano soci solamente Tizio e Caio al 50% ciascuno). Anche in questo caso non vi sono ostacoli all’assegnazione agevolata poiché i soci assegnatari risultavano tali anche alla data del 30 settembre 2015 sia pure con percentuali di partecipazione diverse.
Diversamente, la presenza di un nuovo socio entrato nella compagine sociale successivamente al 30 settembre 2015 impedisce l’assegnazione agevolata ma limitatamente ai beni assegnati a quest’ultimo, fermo restando che le assegnazioni avvenute a favore dei “vecchi” soci (quelli che lo erano già al 30 settembre 2015) rimangono agevolate. La norma infatti non impedisce assegnazioni “miste” (e quindi anche a favore di soci assegnatari non agevolati) ma limita le agevolazioni fiscali previste in favore di coloro che erano soci anche alla data del 30 settembre 2015. A differenti conclusioni si deve pervenire nell’ipotesi di trasformazione in società semplice, poiché trattandosi di un’operazione che riguarda l’intero patrimonio sociale è richiesto che i soci alla data della trasformazione della società siano i medesimi esistenti al 30 settembre 2015. Correttamente l’Agenzia delle Entrate precisa che risulta ininfluente la percentuale di partecipazione detenuta dai singoli soci in quanto ciò che rileva è la circostanza che i soci siano gli stessi in termini di “teste”. Pertanto, al contrario di ciò che si è detto per l’assegnazione o la cessione agevolata, nella trasformazione l’eventuale entrata di un nuovo socio successivamente al 30 settembre 2015 vanificherebbe per intero l’operazione di trasformazione in società semplice che come tale verrebbe tassata nei modi ordinari anche nei confronti dei soci che erano tali al 30 settembre 2015. Va ricordato infine che la circolare 26/E/2016 deroga alle regole sinora descritte nell’ipotesi di subentro degli eredi al socio successivamente alla data del 30 settembre 2015, poiché si tratta di un’ipotesi di cessione non volontaria della partecipazione, estendendo quindi le agevolazioni in capo agli eredi del de cuius. Tale precisazione non è quindi estendibile alle donazioni di partecipazioni effettuate dopo il 30 settembre 2015 in quanto atti di disposizione volontaria, con la conseguenza che in capo al donatario non possa applicarsi alcuna agevolazione in caso di assegnazione di beni, salva l’ipotesi in cui quest’ultimo fosse già socio prima della donazione.

05/04/2017

COMPLESSITA', EQUILIBRI E RESISTENZA AL CAMBIAMENTO.... LA GRANDE SFIDA!!!!!

Viviamo in un mondo complesso, nel quale le variabili sono aumentate a dismisura.
Se prima si andava da A a B e c'era una sola strada per arrivare a B adesso le vie sono molteplici, e non è detto che la
via più breve sia la migliore: magari cambiando percorso cogliamo nuove opportunità che ci consentono di arrivare a B
più forti e preparati. Nel frattempo anche B si può spostare, e quindi dobbiamo cambiare i nostri percorsi, modificare i
nostri sistemi di riferimento e le nostre certezze.
Il cambiamento è diventato una costante fuori e dentro le organizzazioni, che stanno affrontando sfide nuove e
sono alla ricerca di nuovi modelli organizzativi che siano flessibili e modulabili a seconda delle pressioni e richieste
esterne. Siamo alla continua ricerca di equilibri che si spostano, il medio-lungo termine è diventato breve termine, quello
che programmavamo su un fronte temporale di 3 anni adesso si realizza, modificato, in metà tempo. Come spesso si
sente dire l’unica costante è il cambiamento, per cui dobbiamo rassegnarci a vivere nella complessità cercando un
equilibrio dinamico, che si sposta di volta in volta, ma che è pur sempre un equilibrio.
In questa complessità e molteplicità di variabili ci torna utile il pensiero di Darwin, per cui “non è la più forte la specie che
sopravvive né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti”.
Ma quali sono le resistenze al cambiamento? Quali gli alibi che sentiamo e utilizziamo, più spesso? Sicuramente "ho
sempre fatto così", la frase che ci protegge e ci fa sentire al sicuro dall'affrontare vie nuove, ma che al contempo ci
impedisce di cogliere nuovi percorsi e modi di fare. Anche "non funzionerà" va per la maggiore ... il pessimismo
dilaga. E poi la scusa "principe" "non ho tempo", non abbiamo mai tempo per le nuove soluzioni e per quello che non
conosciamo, perché le novità ci sembrano un qualcosa di insormontabile che ci rubano tempo prezioso. Anche il
perfezionismo fa la sua parte, preferiamo controllare ogni lavoro nei minimi particolari per evitare di fare brutte figure e
nel frattempo ci perdiamo e non cogliamo nuove opportunità, persi in particolari e rifiniture.
Il cambiamento deve partire da noi, non è delegabile, siamo noi i primi a doverci mettere in gioco rompendo quelle
abitudini e quei modi di fare che ci sono così famigliari. Una volta iniziato non potremo più fermarci, "vedremo" le cose in
modo diverso e, passo passo, introdurremo nella nostra vita e nelle nostre organizzazioni aggiustamenti e nuovi
comportamenti.
Ma come fare quando intorno a noi nessuno si muove? Come promuovere il cambiamento nella nostra organizzazione?
Una possibile soluzione è individuare gli "attori del cambiamento", coloro che come noi intravedono possibilità e
percorsi nuovi. Parliamo con loro, ascoltiamoli, chiediamo il loro aiuto ... se dotati di credito ed affidabilità all'interno
della nostra organizzazione verranno osservati e imitati dai loro colleghi, diventeranno a loro volta attivatori di nuovi
cambiamenti e innescheranno un processo di cambiamento che si propagherà a macchia d'olio. Diventeranno loro stessi
leader trasformativi, in grado cioè di trasformare gli altri e di accompagnarli in un percorso di cambiamento ...
cambiamento che deve però essere consapevolizzato e partito da noi, cominciando, in primis, dal rinunciare alla
sicurezza degli alibi.

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