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La U.T.I.S. (Unione Totoricevitori Italiani Sportivi) è una libera associazione fondata nel 1952 tra gli assuntori del gioco legale.

29/06/2021

Resilienza......per chi?
A quando i ristori per tutte le Agenzie ?
Ditemi come facciamo a tenere i dipendenti?
🙋‍♂️🇮🇹🙋‍♂️🇮🇹🙋‍♂️🇮🇹

31/05/2021

Il 7 Giugno finalmente si torna a vivere. Riapriamo in tutta sicurezza. Le nostre sale Scommesse vi aspettano 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

11/01/2021

Domani 12 gennaio si terrà a Roma, in Piazza Montecitorio dalle ore 14:30 alle 19:00, la manifestazione “IO DICO BASTA!”.
La UTIS promuove tale Manifestazione al fianco delle donne che operano nel settore del gioco legale e invitiamo tutti gli Associati ad aderire numerosi!

18/11/2020

REGIONE ABRUZZO – NUOVA LEGGE SULLA CURA E PREVENZIONE DEL GIOCO PATOLOGICO E DELLE DIPENDENZE
In tempo di pandemia, che ha costretto la chiusura di sale gioco e scommesse, la Regione Abruzzo, per altro da oggi zona rossa, ha approvato la nuova Legge “Cura e prevenzione del gioco patologico e delle dipendenze”.
Evidenziamo all’Articolo 10 della Legge, che interessa il nostro settore e che viene riportato integralmente, i commi 5 e 6 che preservano, dall’applicazione di restrizioni per ampliamento locali, trasferimenti e/o subigressi nelle attività, gli esercizi già esistenti al momento dell’entrata in vigore della Legge stessa. E ciò significa che la rete attuale è salva.
Questa importante norma, che auspichiamo venga applicata anche nelle altre realtà territoriali, è il risultato della concertazione di tutti gli attori coinvolti, tra i quali il Vicepresidente Nazionale UTIS coadiuvato dai colleghi imprenditori professionisti.

Art. 10 (Esercizio del gioco lecito)
1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.
2. Le nuove autorizzazioni all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.
3. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili, diversi da quelli definiti dall’art. 9, comma 1, lettera c), per i quali non può essere rilasciata l’autorizzazione di cui al comma 2, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
4. I Comuni possono, altresì, disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco lecito per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale.
5. L’ampliamento dei locali superiore al 75% della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di subingresso nell’attività, di variazione della titolarità di esercizi, di variazione del concessionario o della nomina di nuovo n legale o il trasferimento della sede, dell’attività conseguente a procedura di sfratto.
6. Il subentrante ha diritto a intestatari l’autorizzazione del precedente titolare a condizione che sia in possesso dei requisiti morali e professionali e che dimostri di essere regolarmente subentrato con idonei documenti.
7. Non è richiesto il requisito della distanza di cui al comma 2 nel caso di autorizzazione ad un punto di vendita riconducibile alla categoria di cui all’art. 3, co. 3, lett. b) del Decreto 2011/30011/giochi/UD 27 luglio 2011 del Ministero delle Finanze, soggetto al rispetto delle distanze di cui all’art. 2 del D.M. 38/2013.
8. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici. In materia di divieto di pubblicità si applica, altresì, la vigente normativa statale, ed in particolare l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

La Storia – utis 31/07/2020

Il 27 luglio scorso si è tenuta una riunione, in modalità a distanza, indetta da ADM per rilanciare e dare nuova vita allo storico Concorso Pronostici Sportivo “Totocalcio”. A tale riunione ha partecipato l’Avv. Sefano Sbordoni, Segretario Generale della UTIS che, costituita nel 1950, con lo scopo di raccordare e organizzare i Totoricevitori Sportivi, è considerata il punto di riferimento in tutta Italia per appassionati ed operatori del settore.
Durante la riunione il Segretario Generale ha presentato il progetto elaborato dai rappresentanti della UTIS che, sulla base di lunga esperienza acquisita sul campo, recepisce tutti gli input della modernità e ben si adatta alle nuove esigenze del pubblico dei pronosticatori ormai più inclini a rivolgersi al versatile mondo delle scommesse.

Per ripercorrere la storia del Totocalcio..

La Storia – utis

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Indirizzo


Via Prospero Santacroce, 10
Rome
00167

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00