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28/07/2022

La condotta processuale dell’imputato che preclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29659 dell’11 maggio 2022, depositata il 25 luglio 2022, ha affrontato il tema della valutazione del comportamento processuale dell’imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Suprema Corte ha stabilito che la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento non collaborativo può ben giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: infatti, se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili finanche le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 c.p.. (Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2017, n. 28388).
Peraltro, con riferimento all'espresso disvalore attinente al comportamento processuale "non collaborativo" posto in essere dal ricorrente, se è incontestabile che l'imputato non è perseguibile per il mendacio, ciò non equivale a valutare in modo asettico la condotta processuale che pervada e "neutralizzi" tutti gli aspetti di valutazione che il giudice può e deve compiere ai fini dello scrutinio sulla condotta processuale serbata dall'imputato anche agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 c.p.. In altri termini, se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato - a differenza di altri ordinamenti che al contrario prevedono la garanzia del nemo tenetur, ma l'obbligo, ove si scelga la via della dichiarazione, di affermare il vero - ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti ad ogni effetto giuridico.
Non è un caso, d'altra, parte, che la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai da tempo consolidata nell'affermare come anche agli effetti del sindacato sulla prova l'alibi falso (e non semplicemente fallito) può essere valutato come elemento indiziario a carico dello stesso dichiarante (ex multis Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 18118; quale elemento ostativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2014, n. 47756). In ciò dimostrando come sia lo stesso ordo iudiciorum a legittimare in termini di disfavore la valutazione delle false dichiarazioni di chi rivesta una posizione soggettiva diversa dal testimone.

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