Studio Legale Giuseppe de Simone & Partners
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29/04/2026
CORTE DI APPELLO DI ROMA. CONTO CORRENTE. FIDO DI FATTO. USURA. RESPINTO APPELLO PRINCIPALE DELLA BANCA.
In primo grado, il Tribunale di Vierbo, previo espletamento di CTU, riconosce che il rapporto di c/c controverso presenta un TEG, alla stipula, eccedente il tasso soglia di riferimento e ridetermina il saldo da - 29.854,31, a debito del correntista, a + 6.721,49, a credito di quest'ultimo.
La banca propone appello, chiedendo, in via principale, di riconoscere l'inesistenza di usura e la legittimità del proprio saldo, deducendo l’erroneità del tasso soglia utilizzato dal CTU e recepito dal Tribunale per l’accertamento dell’usura pattizia, in quanto il conto non sarebbe stato collegato ad alcun affidamento, almeno fino al giorno in cui (molti anni dopo) era stato sottoscritto il contratto di apertura di credito.
La Corte di Appello ha ritenuto infondato tale motivo, respingendo, sul punto, il gravame e statuendo i seguenti, fondamentali, principi:
1) il correntista (e non la banca) può provare anche per facta concludentia l’esistenza del fido di fatto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.6.2022, n. 19844; Cass. civ., Sez. I, ord. 29.1.2019, n. 2463);
2) il contratto di apertura di credito non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, anche in quanto le nullità in materia bancaria sono “di protezione” e possono essere fatte valere solo dal cliente (art. 127 co. 2, T.U.B.);
3) nella fattispecie, la sussistenza del c.d. fido di fatto si ricava dalla circostanza che il conto presenta, sin dall’inizio, un saldo debitore sempre superiore ad euro 5.164,57, a dimostrazione che la Banca ha concesso l’utilizzo di una apertura di credito su tale conto;
4) non si può parlare di uno “sconfinamento” meramente episodico, laddove, come nel caso di specie, risulti, dagli estratti conto, sia l’entità del saldo a debito (che è stato per tredici anni almeno di € 20.000,00, con punte di oltre € 40.000,00), sia la presenza, ab origine, di una voce per “commissioni di massimo scoperto”, oltre alla differenziazione dei tassi applicati e delle cms, peraltro regolarmente addebitate.
CORTE DI APPELLO DI ROMA. CONTO CORRENTE. FIDO DI FATTO. USURA. RESPINTO APPELLO PRINCIPALE DELLA BANCA.
In primo grado, il Tribunale di Vierbo, previo espletamento di CTU, riconosce che il rapporto di c/c controverso presenta un TEG, alla stipula, eccedente il tasso soglia di riferimento e ridetermina il saldo da - 29.854,31, a debito del correntista, a + 6.721,49, a credito di quest'ultimo.
La banca propone appello, chiedendo, in via principale, di riconoscere l'inesistenza di usura e la legittimità del proprio saldo, deducendo l’erroneità del tasso soglia utilizzato dal CTU e recepito dal Tribunale per l’accertamento dell’usura pattizia, in quanto il conto non sarebbe stato collegato ad alcun affidamento, almeno fino al giorno in cui (molti anni dopo) era stato sottoscritto il contratto di apertura di credito.
La Corte di Appello, con sentenza n. 3552 pubblicata in data odierna, ha ritenuto infondato tale motivo, respingendo, sul punto, il gravame e statuendo i seguenti, fondamentali, principi:
1) il correntista (e non la banca) può provare anche per facta concludentia l’esistenza del fido di fatto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.6.2022, n. 19844; Cass. civ., Sez. I, ord. 29.1.2019, n. 2463);
2) il contratto di apertura di credito non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, anche in quanto le nullità in materia bancaria sono “di protezione” e possono essere fatte valere solo dal cliente (art. 127 co. 2, T.U.B.);
3) nella fattispecie, la sussistenza del c.d. fido di fatto si ricava dalla circostanza che il conto presenta, sin dall’inizio, un saldo debitore sempre superiore ad euro 5.164,57, a dimostrazione che la Banca ha concesso l’utilizzo di una apertura di credito su tale conto;
4) non si può parlare di uno “sconfinamento” meramente episodico, laddove, come nel caso di specie, risulti, dagli estratti conto, sia l’entità del saldo a debito (che è stato per tredici anni almeno di € 20.000,00, con punte di oltre € 40.000,00), sia la presenza, ab origine, di una voce per “commissioni di massimo scoperto”, oltre alla differenziazione dei tassi applicati e delle cms, peraltro regolarmente addebitate.
22/04/2026
CORTE DI APPELLO DI ROMA: CONTI CORRENTI. SOSPESA EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, RECANTE CONDANNA AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI EURO 2.226.459,67, OLTRE INTERESSI.
La Corte di Appello di Roma accoglie, integralmente, l'istanza di sospensione proposta dal correntista, nostro cliente, statuendo che:
1) sussiste il periculum in mora, essendo concreto il rischio di non poter recuperare le somme pagate, considerato che i crediti relativi a ciascuna operazione di cessione costituiscono patrimonio separato da quello della società e che non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto del crediti stessi;
2) nella fattispecie, il pagamento comporterebbe una grave difficoltà del recupero delle somme;
3) allo stato, l'impugnazione appare manifestamente fondata con riferimento ad alcuni profili della CTU;
4) è fondata la doglianza secondo cui occorre escludere la capitalizzazione degli interessi nei casi in cui il contratto non indichi il tasso annuo effettivo;
5) è fondata la doglianza secondo cui occorre escludere la capitalizzazione degli interessi in presenza di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo, in quanto non soddisfacente la condizione posta dall'art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000.
05/04/2026
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