Studio Legale Barone

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Lo Studio Legale Barone risale oramai alla data di costituzione dell'ottobre del 1990 e sin da allora si occupa principalmente di diritto civile e penale.

21/01/2025

PILLOLE GIURIDICHE: OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE AUTOSTRADE.
Una recente sentenza della Cassazione - ordinanza 882/2025 - ha condannato Autostrade per l'Italia (in concorso con la compagnia assicuratrice del responsabile) per un sinistro stradale consistito in un tamponamento e successiva uscita di strada dell'autovettura tamponata che è poi finita in una scarpata.
La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva affermato che “la presenza di una barriera protettiva laterale avrebbe permesso il contenimento del moto aberrante della Fiat evitando l’esito mortale, oltre che il ribaltamento dell’autovettura a seguito della discesa lungo la scarpata, poiché l’impatto era avvenuto ad una velocità di 70 km/h, rispetto alla quale il contenimento da parte di una barriera moderna è assicurato”. La responsabiltà di Autostrade veniva qualificata come una responsabilità di natura oggettiva, "basata sul solo rilievo del nesso di causa tra la res e l’evento di danno, in presenza di una situazione di pericolo immanente". Cioè altrimenti detto, Autostrade doveva comunque come gestore provvedere all'installazione del guardrail e per il solo fatto di essere il gestore, è stata ritenuta responsabile dell'omissione. Difatti, afferma la Cassazione, che “non esimeva la ricorrente (Autostrade -ndr) dal valutare in concreto sempre e comunque, ai sensi dell’articolo 14 Cod. strada, se quel tratto di autostrada potesse costituire un rischio per la sicurezza degli utenti”. Autostrade è stata dunque condannata “non per avere violato le prescrizioni del D.M. n. 223 del 1992 sulle barriere laterali”, ma perché “l’installazione della barriera di sicurezza era, in ogni caso, una esigenza elementare di tutela della sicurezza stradale in base alla normativa in vigore al momento del sinistro, era indispensabile l’applicazione di una barriera omologata non essendovi una ragione plausibile per cui il guard-rail si interrompesse lasciando scoperto un tratto fiancheggiato da una scarpata altamente pericolosa”.

26/10/2024

Positano

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