Studio Legale Assennato
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17/01/2018
Con la Sentenza n. 6282 del 27 giugno 2017 il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - ha ribadito che le domande giudiziali di natura creditoria nei confronti delle società sottoposte alle misure di prevenzione ex d.lgs 159/2011 devono essere fatte valere dinanzi al Giudice Delegato nell'ambito della procedura di cui agli artt. 52 e ss. del d.lgs 159/2001.
In capo al Tribunale Ordinario rimane senza dubbio la competenza a conoscere delle domande volte all'accertamento della nullità e/o illegittimità del licenziamento e alla reintegrazione nel posto di lavoro, richiamandosi un noto orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia fallimentare che si può interamente applicare al caso dell'impresa sottoposta a misura di prevenzione.
La nota in oggetto, oltre ad esaminare quanto affermato dal Tribunale Ordinario di Roma in tema di competenza e giurisdizione, affronta in via generale la problematica degli effetti delle misure di prevenzione sui rapporti contrattuali pendenti come previsto dall'art. 56 del d.lgs 159/2011 - c.d. Codice antimafia - con particolare riguardo alla sorte dei rapporti di lavoro.
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