Studio Legale Rissone-Del Balzo-Colombini
Studio Legale di Diritto Civile e Amministrativo
NON SOLO VOUCHER. RITORNA IL RIMBORSO
Ai sensi delle modifiche intervenute in sede di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, ex art. 182 c. 3-bis, il consumatore (che si è visto annullare una prenotazione causa Covid-19) ha diritto di usufruire di un voucher sostitutivo della validità di 18 mesi (e non più di 12).
*
Però, e questa è la novità più rilevante, qualora detto consumatore non usufruisca del voucher, ha diritto di ricevere dalla società contraente, entro quattordici giorni dalla scadenza del voucher stesso, il rimborso dell'importo versato.
Mentre, seppur limitatamente al voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, sempre nel caso di non uso del voucher, il consumatore ha diritto di richiedere il rimborso decorsi 12 mesi (e non 18) dall'emissione del voucher ed è corrisposto sempre entro quattordici giorni dalla richiesta.
AUTOVELOX - IL VERBALE NON FA FEDE SU OMOLOGAZIONE E REVISIONE
Non è coperta da fede privilegiata l'annotazione dei verbalizzanti su omologazione e verifiche periodiche.
Il verbale con cui si contesta al conducente di aver violato i limiti di velocità stabiliti dal Codice della Strada non può limitarsi alla generica attestazione che l'autovelox è stato "debitamente omologato e revisionato".
In caso di contestazioni sull'affidabilità dell'apparecchio, il giudice dovrà accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.
Non è sufficiente, infatti, l'annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non è coperta da fede privilegiata.
Quindi, grava sulla Pubblica Amministrazione l'onere di provare che l'apparecchiatura di rilevazione automatica sia stata omologata e sottoposta a verifiche periodiche.
Così hanno disposto due recenti ordinanze n. 11776 e n. 11869/2020 della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha confermato l'orientamento per il quale, grava sulla Pubblica Amministrazione, l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria che, nella fattispecie, è rappresentato dalla circostanza che l'apparecchiatura atta all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione sia stata preventivamente sottoposta all'omologazione e, poi, alla revisione.
PERSONALE SANITARIO - TUTELE
IL DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.
"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"
L'art. 42, comma 2, del predetto decreto ha stabilito che: "Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato."
Ovvero, non si tratta di malattia bensì, appunto, di infortunio sul lavoro.
Evidente la rilevanza di questa disposizione, stante le notevoli differenze (favorevoli al lavoratore) dall'applicazione della disciplina dell'infortunio sul lavoro rispetto a quella della malattia.
Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata.
Digitare
Telefono
Sito Web
Indirizzo
Via Mistrangelo, 5-2
Savona
17100
Orario di apertura
| Lunedì | 09:00 - 12:30 |
| 15:00 - 19:00 | |
| Martedì | 09:00 - 12:30 |
| 15:00 - 19:00 | |
| Mercoledì | 09:00 - 12:30 |
| 15:00 - 19:00 | |
| Giovedì | 09:00 - 12:30 |
| 15:00 - 19:00 | |
| Venerdì | 09:00 - 12:30 |
| 15:00 - 19:00 |