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#Avvocato civilista e d’impresa – #Diritto commerciale, fallimentare e bancario. #Risarcimento danni – Risarcimento da #Malasanità

31/12/2025

IL CONSENSO INFORMATO IN CAMPO MEDICO
Consenso Informato nella Legge 219/2017
La Legge 22 dicembre 2017, n.219 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”) rappresenta il quadro normativo fondamentale che disciplina il consenso informato e le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) in Italia. Il consenso informato è riconosciuto come diritto personalissimo e condizione imprescindibile per la liceità di qualunque trattamento sanitario, mentre le DAT permettono a ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di esprimere preventivamente la propria volontà rispetto ai trattamenti sanitari in previsione di una futura incapacità. Il mancato rispetto di tali diritti comporta rilevanti conseguenze sia sul piano deontologico che su quello risarcitorio, anche qualora l’atto sanitario abbia avuto esito positivo (fausto).

Consenso informato: disciplina e articoli di riferimento
Principi generali (art. 1 L. 219/2017)
Il consenso informato trova il suo fondamento nell’art. 1 della Legge 219/2017, che tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato dell’interessato, salvo i casi espressamente previsti dalla legge ("nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 1 c. 1)".
Contenuto dell’informazione (art. 1, commi 3-5 L. 219/2017)
Ogni persona ha diritto di essere informata, in modo completo, aggiornato e comprensibile, circa la diagnosi, la prognosi, i benefici e i rischi degli accertamenti e dei trattamenti sanitari, le possibili alternative e le conseguenze dell’eventuale rifiuto o rinuncia ("ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata, in modo completo, aggiornato e comprensibile, della diagnosi, della prognosi, dei benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, oltre che delle possibili alternative e delle conseguenze dell'eventuale rifiuto dei suddetti accertamenti e trattamenti o della rinuncia ai medesimi (art. 1 c. 3)") 11, ("Il paziente ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile circa: — la diagnosi; — la prognosi; — i benefici e i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati; — le possibili alternative; — le conseguenze dell'eventuale rifiuto dell'accertamento diagnostico o del trattamento sanitario o della rinuncia ai medesimi.").
Il paziente può rifiutare in tutto o in parte di ricevere informazioni, indicando eventualmente un incaricato ("ogni persona può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni oppure indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece, se il paziente lo vuole (art. 1 c. 3)".
Il consenso deve essere documentato in forma scritta o con strumenti adeguati alle condizioni del paziente, ed è sempre revocabile ("il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni oppure, se la persona è disabile, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare (art. 1 c. 4)".

Situazioni particolari: emergenza, minori e incapaci (artt. 1, 3 L. 219/2017)
In situazioni di emergenza o urgenza, il medico assicura le cure necessarie rispettando la volontà del paziente laddove possibile ("in situazioni di emergenza o urgenza il medico e i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, rispettando la volontà del paziente se le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla (art. 1 c. 7 L. 219/2017)"). ("La regola del rispetto, sempre e comunque, del diritto al consenso informato del paziente è derogabile, oltre che in caso di trattamento sanitario obbligatorio, nelle situazioni di emergenza o urgenza, che possono verificarsi anche a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto e ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona (Cass. 15 aprile 2019 n. 10423).").
Per i minori e gli incapaci, il consenso è espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore, in relazione all’età e maturità ("Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà del minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della sua salute psicofisica e della sua vita nel pieno rispetto della sua dignità (art. 3 c. 2 L. 219/2017)")

Conseguenze della violazione del consenso informato: profili risarcitori e giurisprudenza
Danno biologico e danno da lesione dell’autodeterminazione
La giurisprudenza distingue nettamente tra:
• Danno biologico: lesione dell’integrità psicofisica della persona dovuta a un errore nell’esecuzione dell’intervento sanitario.
• Danno da lesione dell’autodeterminazione: pregiudizio non patrimoniale che deriva dall’omesso o insufficiente rispetto del diritto del paziente a decidere consapevolmente circa la propria salute e il proprio corpo.
In ordine alla suddetta distinzione la Corte di Cassazione ha chiarito che:
Se l’intervento è stato eseguito correttamente e con esito fausto, ma il paziente non è stato adeguatamente informato, si può configurare comunque un danno risarcibile sul piano della lesione del diritto all’autodeterminazione, qualora il paziente dimostri di aver subito una sofferenza soggettiva o una contrazione della libertà personale, anche se non vi sia stato un danno biologico ("omessa informazione in relazione a un intervento correttamente eseguito, che non ha cagionato un danno alla salute: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all'intervento, si configura un'assoluta irrilevanza causale dell'omessa informazione e, pertanto, nessun risarcimento sarà dovuto; [...] se il paziente allega che dall'omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli sono comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte, sarà risarcibile il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (Cass. 11 novembre 2019 n. 28985).").
Se l’intervento è stato eseguito con errore e il paziente, se adeguatamente informato, avrebbe comunque scelto di sottoporsi all’atto sanitario, è risarcibile solo il danno biologico ("se il paziente, reso compiutamente edotto dal sanitario, avrebbe comunque scelto di sottoporsi all'intervento, nelle medesime condizioni, hic et nunc, sarà risarcibile il solo danno alla salute, nella sua duplice componente, 'morale' e 'relazionale'").
Se invece il paziente, se adeguatamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi all’intervento, allora sono risarcibili sia il danno biologico (se l’intervento ha comportato un aggravamento delle condizioni) sia il danno da lesione dell’autodeterminazione ("se il paziente, ove correttamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, la condotta omissiva avrà una rilevanza plurioffensiva e sarà risarcibile anche il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione").
Il danno non patrimoniale da lesione dell’autodeterminazione può essere liquidato in via equitativa, mentre per il danno biologico, la liquidazione avviene secondo i criteri della Tabella Unica Nazionale di recente istituzione (o secondo le tabelle di Milano per i casi avventi precedentemente all’istituzione della tabella nazionale.

12/11/2025
23/10/2025

Sentenza CGUE 25/04/2024, n. 561: Prescrizione della domanda ripetitoria nelle cause vertenti sulla nullità delle clausole abusive nei contratti dei consumatori (clausole usurarie nei mutui)

La sentenza n. 561/2024 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) rappresenta un punto di snodo fondamentale per il diritto dei consumatori, in particolare in materia di tutela contro le clausole abusive nei contratti stipulati con i professionisti, come le banche.

La CGUE ha affrontato la tematica della prescrizione in modo dettagliato, bilanciando i principi di effettività (garanzia di tutela effettiva dei diritti dei consumatori) e certezza del diritto.

Il caso trae origine da un procedimento davanti al Tribunal Supremo spagnolo, relativo ad un mutuo ipotecario contratto da due consumatori con Banco Santander SA.

Il contratto prevedeva una clausola che poneva a carico dei consumatori il pagamento di tutte le spese generate dal contratto. I consumatori agivano in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità di tale clausola e la restituzione delle somme versate.

La questione centrale riguarda il termine di prescrizione per l’azione di ripetizione di quanto indebitamente pagato dal consumatore. La Corte ha affrontato divere ipotesi giuridiche, ovvero se il decorrere della prescrizione inizia dalla data della sentenza di merito che dichiara la clausola abusiva, da una eventuale pronuncia precedente della Corte Suprema nazionale (in Italia Cassazione) su clausole simili o da sentenze della stessa CGUE che abbiano chiarito la compatibilità di termini di prescrizione con il diritto UE.

***

Il cuore della questione interpretativa risiede nell’applicazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE:

L’art. 6, par. 1, sancisce che le clausole abusive nei contratti stipulati tra un consumatore e un professionista non vincolano il consumatore e che il contratto resta valido senza tali clausole.

L’art. 7, par. 1, impone agli Stati membri di adottare strumenti adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive.

Nel diritto spagnolo, il codice civile prevede che in caso di nullità di un’obbligazione, le parti devono restituirsi quanto ricevuto, inclusi eventuali frutti e interessi (art. 1303), e stabilisce un termine di prescrizione di quindici anni per le azioni personali non soggette a diverso termine (art. 1964).

1. Decorrenza dalla decisione definitiva che accerta l’abusività

La Corte ha chiarito che nella causa di merito il termine di prescrizione per l’azione di ripetizione può legittimamente decorrere dalla data in cui la decisione giudiziaria che accerta il carattere abusivo della clausola diventa definitiva. Questo perché solo a partire da tale decisione il consumatore ha una conoscenza certa dell’illegittimità della clausola e, quindi, della possibilità di esercitare il proprio diritto alla restituzione. Tuttavia, il professionista può produrre prova che il consumatore era già a conoscenza (o avrebbe potuto esserlo ragionevolmente) della natura abusiva della clausola prima della pronuncia della sentenza definitiva.

“L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE […] non ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva […] inizi a decorrere dalla data in cui detta decisione è divenuta definitiva, fatta salva la facoltà, per il professionista, di provare che il suddetto consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi prima della pronuncia della decisione stessa.”

2. Decorrenza da sentenze della Suprema Corte nazionale

La Corte ha escluso che il termine possa iniziare a decorrere da sentenze della Suprema Corte nazionale che abbiano dichiarato abusive clausole simili, poiché non può presumersi che il consumatore sia consapevole della portata di tali decisioni o che la clausola contenuta nel suo contratto sia effettivamente assimilabile a quelle oggetto di sentenza.

“essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto concluso con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva […] inizi a decorrere dalla data anteriore in cui il giudice supremo nazionale ha pronunciato, in procedimenti diversi, sentenze che dichiarano abusive clausole standardizzate corrispondenti alla clausola di cui trattasi di detto contratto.” (CGUE5612024.pdf)

3. Decorrenza da sentenze della CGUE

La Corte afferma che non è ammissibile far decorrere il termine di prescrizione dalla pubblicazione di sentenze della stessa CGUE che abbiano, in linea generale, affermato la compatibilità dei termini di prescrizione con il diritto UE. Tali decisioni non consentono al consumatore di avere certezza sulla natura abusiva della propria clausola.

“…..essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto stipulato con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva decorra dalla data di talune sentenze della Corte che hanno confermato, in linea di principio, la conformità al diritto dell’Unione di termini di prescrizione per le azioni di ripetizione, purché questi rispettino i principi di equivalenza e di effettività.”

La sentenza ha dunque posto al centro la tutela del consumatore, riconoscendone la posizione di inferiorità informativa e contrattuale rispetto al professionista. Stabilire la decorrenza della prescrizione solo dalla decisione giudiziaria definitiva garantisce che il consumatore possa effettivamente esercitare i propri diritti senza essere penalizzato da termini che potrebbero decorrere a sua insaputa.

Al contempo la Corte ha riconosciuto il diritto del professionista di dimostrare che il consumatore fosse già a conoscenza della natura abusiva della clausola, bilanciando così la tutela del consumatore con la necessità di non lasciare i professionisti esposti a richieste tardive e incerte.

La sentenza CGUE n. 561/2024 costituisce una pietra miliare nella disciplina delle clausole abusive nei contratti dei consumatori e nella determinazione dei termini di prescrizione per l’azione di ripetizione delle somme indebitamente versate, privilegiando un approccio che garantisce tutela effettiva e concreta al consumatore, senza sacrificare la certezza del diritto e il diritto di difesa del professionista. Questo principio si applica con particolare forza nei settori in cui il consumatore si trova strutturalmente in una posizione di debolezza, come quello bancario e finanziario.

In definitiva, la CGUE afferma che la prescrizione dell’azione di ripetizione decorre, di regola, solo dal momento in cui il consumatore ha piena consapevolezza della nullità della clausola, normalmente a seguito di una sentenza definitiva. Questo rafforza la protezione dei consumatori e rende più difficili eventuali abusi da parte dei professionisti.

La sentenza in commento, vincolante per il giudice nazionale italiano, comporta il venir meno della rilevanza di quella parte minoritaria della giurisprudenza la quale ritiene che, nelle cause di nullità parziale dei contratti di mutuo la prescrizione della domanda ripetitoria degli interessi usurari decorra dal pagamento di ogni singola rata di mutuo, e non dalla estinzione dello stesso. Per inciso, detta tesi appare erronea ancor prima dell’arresto della CGUE, attesa l’unitarietà del contratto di mutuo, che prevede una unica obbligazione (restitutoria del capitale e remunerativa del credito) sia pur se frazionata in più pagamenti, così che la prescrizione di cui trattasi deve necessariamente decorrere dall’estinzione del mutuo.

usura nei contratti di finanziamento del credito al consumo 02/05/2025

REVIREMENT DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO IN MATERIA DI USURA NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO DEL CREDITO AL CONSUMO (CAUSA PATROCINATA DAL NOSTRO STUDIO) Sentenza n. 508/2024 pubbl. il 20/02/2024
Con la sentenza 508/2024 la Corte di Appello di Milano ha ribaltato il proprio precedente orientamento in materia di usura nei contratti di credito al consumo. La questione, peraltro da tempo dibattuta in giurisprudenza, riguarda i finanziamenti stipulati nel periodo ante 2010...

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