NEC Network Commercialisti

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01/03/2024

*Bonus ristorazione marzo 2024*

Ricordiamo che da oggi e fino a sino aprile sarà possibile presentare domanda per i contributi a fondo perduto per ristoranti, pasticcerie e gelaterie.

Può essere richiesto fino a un massimo di 30.000 euro *esclusivamente* per l’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali necessari all’attività commerciale, oppure per favorire l’assunzione di giovani under 30 con contratto di apprendistato di primo livello.

Sono *escluse* dall’agevolazione le imprese che non siano in regola con tributi e contributi

15/11/2022

LE “NUOVE” SOCIETA’ BENEFIT ed i RESPONSABILI DI IMPATTO

La Società Benefit (Benefit Corporation) sono state introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” (GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), entrata in vigore il 1 gennaio 2016.

Sono società che esercitano la propria attività economica perseguendo, oltre allo scopo di lucro, uno o più scopi che contribuiscono alla prosperità ambientale, sociale ed economica a lungo termine.

Rappresenta un modello d’impresa innovativo e virtuoso che si impegna a formalizzare il proprio contributo e i propri obiettivi, comunicandoli in maniera trasparente ai propri stakeholder.
L’Italia è il secondo paese al mondo (il primo sono gli USA) ad averle introdotte nel proprio ordinamento

Sebbene ancora poco note, stanno numericamente crescendo. E sono oltre duemila.

E’ molto probabile che avranno una crescita importante nei prossimi anni. Segnaliamo quindi che si stanno delineando nel mercato del lavoro figure professionali innovative tra le quali risalta quella del responsabile di impatto, che altro non è che il soggetto responsabile della realizzazione del “beneficio comune”, come previsto dai commi 380 e 381 dell’art. 1 della richiamata legge n. 208/2015.

Si tratta di una nuova figura di riferimento, complementare all’organo amministrativo, sulla quale vale la pena approfondire

03/11/2022

SOCIETA’ ED ENTI SPORTIVI

Pubblicato in GU n. 256 del 02.11.2022, il Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, che riordina la materia degli ENTI SPORTIVI
Il testo, composto da 31 articoli, modifica altrettanti articoli del D.Lgs. n. 36/2021, e le norme oggetto delle modifiche si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.

In breve sintesi, così come evidenziato nella scheda di lettura della Camera:

• Gli articoli da 1 a 5 recano modifiche in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche. Gli interventi si concentrano sulla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e su alcuni profili della relativa disciplina (atto costitutivo e statuto, riparto degli utili, attività secondarie e strumentali, disposizioni fiscali).
Tra le novità, si esclude per gli enti del terzo settore la necessità, invece prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche, di indicare nello statuto come attività principale l’esercizio dell’attività dilettantistica.

• Gli articoli 6 e 7 recano modifiche in tema di tesseramento degli atleti, rispetto a cui, oltre a ve**re una nuova definizione normativa, si eleva da 12 a 14 anni, l’età a partire dalla quale è necessario acquisire il consenso personale del soggetto al tesseramento. L'intervento è legato a una non sufficiente maturità del minore nell’età considerata dal testo vigente (modifiche al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021).

• L’articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle figure dei tecnici e dei dirigenti sportivi, allargando il perimetro delle disposizioni cui essi sono tenuti anche a quelle dettate dalle Discipline Sportive Associate (modifiche al Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021).

• L’articolo 9 reca modifiche al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di benessere degli animali impiegati in attività sportive, con riguardo ai profili assicurativi. In particolare, si prevede che compete agli organismi affilianti (cioè: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva) l’obbligo di verificare e controllare l’esistenza della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati dagli animali impiegati in attività sportive.

• Gli articoli da 10 a 12 recano modifiche al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di sport equestri, con riguardo alle norme europee rilevanti ai fini della definizione di “cavallo atleta”.

• Gli articoli da 13 a 26 recano modifiche al Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di lavoro sportivo. Le disposizioni recano, inter alia, modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e chiariscono la distinzione tra l’area del professionismo e l’area del dilettantismo, in particolare attraverso l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Tra queste si segnala che l'art. 24, prevede che, fino a 15.000 euro, non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale:
o né i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo,
o né i compensi degli atleti di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico.
Ove i compensi annui superino la soglia di 15.000 euro, è soggetta a tassazione la sola parte eccedente

• Gli articoli 27 e 28 recano modifiche al Titolo V, Capo III del D.Lgs. n. 36/2021, recante ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie. Le disposizioni dispongono, tra l’altro, che l’istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella di chinesiologo e precisano che il chinesiologo e l’istruttore che coordinano corsi di attività motorie e sportive non svolgono attività sanitaria.

• Gli articoli 29 e 30 recano modifiche al Titolo VII del D.Lgs. n. 36/2021, recante disposizioni finali.

07/09/2022

ATTENZIONE AL TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto, come è noto, è un elemento retributivo la cui corresponsione è differita ad un momento successivo rispetto alla prestazione lavorativa resa mensilmente, venendo corrisposto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, fatte salve le quote destinate alla previdenza complementare.

il TFR accantonato in azienda (corrispondente alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5 e riproporzionata in caso di assunzione occorsa in corso d’anno), al 31 Dicembre di ciascun anno, si rivaluta di:

· almeno l’1,5%, nel caso in cui l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie accertato dall’ISTAT rimanga immutato o sia negativo nel periodo annuale;

· oltre l’1,5% in caso di indice dei prezzi al consumo per le famiglie positivo.

Il TFR degli anni precedenti quindi non resta mai “fermo” e la sua rivalutazione costituisce un costo per l’azienda mitigato o superato solo con una corretta gestione della liquidità aziendale e/o con l’utilizzo della disponibilità per effettuare investimenti utili ad incrementare gli indici di redditività aziendali.

Nel 2021, a causa del innalzo dell’inflazione, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie accertato dall’ISTAT per il periodo è stato del 3,8123%.

Conseguentemente il tasso al mese di dicembre 2021 per la rivalutazione dei trattamenti di fine rapporto (TFR) accantonati al 31 dicembre 2020 ha raggiunto la misura del 4,359238% (ben oltre al 1,50% di cui sopra).

Cos’è accaduto quindi al 31.12.2021 sul TFR accantonato in azienda?

Facciamo un semplice esempio:

Consideriamo un’azienda metalmeccanica con un solo dipendente in forza da diversi anni, il quale ha un TFR accantonato in azienda per euro 15.000,00 al 31.12.2020 e uno stipendio annuo lordo del 2021 pari ad euro 24.000,00.

Semplificando abbiamo che nel corso del 2021:

il TFR maturato nel 2021 è stato pari ad euro 1.657,77 ;
la rivalutazione del TFR accantonato al 31.12.2020 è stata di (15.000 x 4,359238%) euro 653,89;
complessivamente il TFR accantonato è cresciuto di oltre 2.311,66 euro, quota che rappresenta l’accantonamento del TFR dell’anno.
Totale tfr al 31.12.2021 diventa 17.311,66 (15.000 + 2.311,66).

L’innalzamento dell’inflazione non sembra riguardare in via isolata l’anno 2021. Il corrente anno 2022, infatti, si è già presentato con una proiezione di inflazione ancor peggiore.

Al di là della considerazione del costo aggiuntivo che proviene dalla rivalutazione annuale, è da considerare anche l’esigenza di gran liquidità che deriva dall’erogazione del tfr alla cessazione del rapporto (si pensi ad esempio alla cessazione di dipendenti in forza da oltre 20-30 anni).

È quindi evidente che, nella speranza che il fenomeno attuale possa rientrare nel breve termine, ogni datore di lavoro dovrebbe adottare una corretta gestione della liquidità aziendale.

Il TFR dei propri dipendenti accantonato in azienda, infatti, deve esser oggetto di valutazione. Considerando magari strade alternative al classico accantonamento aziendale del Tfr.

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